LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA
La vecchia PAC (Politica Agricola Comunitaria) va in pensione per lasciare posto al sistema degli aiuti disaccoppiati, cioè slegati dalla produzione. Infatti con l’applicazione del Regolamento CE n. 1782/2003 si introduce in Italia, a partire dal primo gennaio del 2005, il nuovo regime di pagamento unico aziendale che sarà assegnato in base agli aiuti comunitari percepiti da ciascuna azienda nel triennio di riferimento (2000-2001-2002). L’Italia ha scelto la formula del disaccoppiamento totale nel senso che l’aiuto percepito non sarà più legato alla produzione e/o allevamento e quindi si ha una piena autonomia e libertà di scelta nella gestione dell’impresa.
Settori produttivi interessati
Il disaccoppiamento totale riguarda i seguenti settori: seminativi; carni ovine e caprine e carni bovine, mentre per il latte il disaccoppiamento dei premi scatterà dal 2006. Soltanto il settore della produzione sementiera certificata resta accoppiato per garantire, per quanto possibile, l’approvvigionamento nazionale.
N.B. Sono esclusi dal pagamento disaccoppiato le sementi certificate.
Beneficiari dell’aiuto
Possono beneficiare del regime di aiuto gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli all’aiuto, dispongono all’11 novembre 2004 delle parcelle per le quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitano attività agricola, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.
Condizionalità
Il totale pagamento dei titoli, a cui ciascun agricoltore ha diritto, è legato ad una serie di prescrizioni riguardanti le buone condizioni agronomiche ed ambientali che devono essere rispettate. Tuttavia mancano ancora le norme applicative e le sanzioni da comminare agli inadempienti. La normativa, in merito, dovrebbe essere emanata a breve termine.
Prima assegnazione dei titoli all’aiuto
L’AGEA comunica a ciascun agricoltore, nei primi giorni del mese di settembre, i dati produttivi del triennio di riferimento (200-2001-2002) risultanti all’Amministrazione utili ai fini del calcolo dei titoli. Il calcolo dei titoli potrà essere effettuato sulla base dei dati risultanti da annate diverse da quelle del triennio di riferimento o soltanto sulla base di una parte degli anni di riferimento solamente a richiesta dell’interessato ed in funzione di motivate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che hanno determinato una minore produzione nel triennio di riferimento. Gli interessati per la conferma o la modifica dei titoli assegnati in via provvisoria dall’AGEA devono comunicarlo entro il 10 dicembre 2004, direttamente all’AGEA, o tramite il Centro di Assistenza Agricola ( CAA ) al quale hanno conferito il mandato.
Entro il 31 marzo 2005, l’AGEA provvederà ad inviare agli agricoltori identificati un modulo di domanda di fissazione provvisoria dei titoli all’aiuto contenente i seguenti dati:
| . Importo di riferimento del pagamento unico per azienda; |
| . Numero di ettari ammissibili; |
| . Numero e valore titoli all’aiuto. |
Entro e non oltre il 15 maggio 2005 gli agricoltori devono presentare all’AGEA,direttamente o tramite i CAA, la domanda di fissazione definitiva dei titoli all’aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico. Nessun diritto è attribuito agli agricoltori ammissibili se non presentano domanda entro il 15 maggio 2005. La domanda di fissazione dei titoli non può essere inferiore a 0,3 ettari.
Premio supplementare
Per incentivare i sistemi di qualità, in applicazione dell’art. 69 del Regolamento CE n. 1782/2003, nel settore dei seminativi, delle carni bovine bovine e ovi-caprine è previsto un premio supplementare.
Vengono effettuate, sugli ammontari complessivi degli aiuti previsti, le seguenti trattenute: 8% nel settore dei seminativi; 7% nel settore delle carni bovine e 5% nel settore degli ovi-caprini. Queste somme accontanate andranno o beneficio degli agricoltori che si impegnano a seguire le indicazioni varate dagli organismi competenti. Il premio supplementare è accoppiato, cioè legato alla produzione e comporta, come detto, precisi impegni da parte dell’agricoltore. Gli impegni e gli aiuti previsti sono i seguenti:
Grano duro
Per il grano duro gli impegni riguardano l’utilizzo di sementi certificate, che sostanzialmente coincidono con tutte quelle già sono in commercio, senza contaminazione di organismi geneticamente modificati, con un tenore minimo di proteine del 12,5%. L’agricoltore deve conservare la fattura d’acquisto con la relativa certificazione ed anche il cartellino varietale. Tutta la documentazione dovra essere presentata al momento della domanda, entro il 15 maggio del 2005.
L’importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 180 €/ha. Tuttavia questa cifra sarà difficilmente raggiungibile ed in larga misura dipenderà delle domande di premio supplementare che saranno presentate.
Seminativi
Per tutte le colture che rientrano nei seminativi (segala, orzo, avena, altri cereali, piselli, fave e favette, lupini dolci, ecc.), oltre all’obbligo dell’utilizzo di sementi certificate ed esenti da ogm, si deve applicare l’avvicendamento almeno biennale con una coltura miglioratrice della fertilità del terreno ( le leguminose sono considerate colture miglioratrici perché in grado, attraverso la simbiosi con i batteri del genere Rizobium, di fissare l’azoto atmosferico) o le colture da rinnovo. Il produttore che vuole aderire alla misura seminativi dovrà indicare nella domanda del 15 maggio, la stessa con la quale richiederà il premio unico disaccoppiato, la durata dell’avvicendamento e i riferimenti catastali delle particelle interessate. L’importo massimo è di 180 €/ha.
Varietà di sementi di grano duro ammesse al premio:
Adamello, Amilcar, Anco Marzio, Appio, Appulo, Arcangelo, Arcobaleno, Artimon, Asdrubal, Avispa, Baio,Barcarol, Baliduro, Bolo, Borello, Bradano, Brindur, Bronte, Burgos, Cannizzo, Canyon, Cappelli, Casanova, Ciccio, Cirillo, Claudio, Colorado, Colosseo, Concadoro, Creso, Crispiero, Daunia, Derrik, Duetto, Duilio, Drupi, Durango, Durbel, Dylan, Fabio, Fiore, Flaminio, Flavio, Fortore, Gardena, Gargano, Ghibli, Gianni, Giemme, Giotto, Giove, Grazia, Grecale, Icaro, Ionio, Iride, Italo, Karalis, Kronos, Latino, Lesina, Levante, Libeccio, Marco, Matt, Meridiano, Mongibello, Nefer, Neodur, Nerone, Norba, Normanno, Ofanto, Orobel, Perseo, Pietrafitta, Platani, Plinio, Portobello, Portorico, Pr22D40, Pr22D66, Pr22D78, Preco, Promoteo, Provenzal, Quadrato, Radioso, Ringo, Rusticano, San Carlo, Semolon, Simeto, Solex, Sorrento, Sorriso, Svevo, Tiziana, Torrebianca, Tresor, Ulisse, Valbelice, Valsalso, Varano, Vendetta, Vento, Verdi, Vesuvio, Vetrodur, Vettore, Vinci, Virgilio, Vitrico, Vetromax e Vitron.
Bovini
Il pagamento supplementare è previsto anche per le carni bovine sia sotto forma di premio di mantenimento degli animali sia di premio di macellazione. Possono accedere al gli allevatori delle seguenti categorie di animali che assumono determinati condizioni di ammissibilità:
1. Vacche nutrici
Sono ammissibili al premio le vacche nutrici e giovenche ad attitudine carne iscritte ai libri genealogici e ai libri di razza impegnandosi a mantenere gli animali in azienda per almeno sei mesi dalla domanda.
2. Vacche a duplice attitudine
Un premio di mantenimento è previsto per le razze a duplice attitudine, sotto indicate, purchè si rispettano i seguenti requisiti: Il carico di bestiame deve essere pari o inferiore a 1,4 Uba/ha della superficie agricola foraggera con l'utilizzo di almeno il 50% della Sau foraggera a pascolo permanente; mantenimento in azienda per almeno sei mesi dalla domanda.
Elenco delle razze bovine a duplice attitudine ammesse al premio supplementare:
Pezzata Rossa oropa, Pezzata Rossa, Valdostana, Grigio Alpina, Bianca Val Padana, Pinzgau, Rendena, Varzes, Ottonese, Agerolese, Siciliana, Calvana, Pontremolese, Pusterlater, Sarda, Sarda modicana, Pisana, Garfagnina, Sarda Bruna, Podoloca Pugliese, Ceppi podoloci.
3. Vacche nutrici e giovenche da carne non iscritte ai libri genealogici e ai registri di razza
Un premio di mantenimento è previsto anche per le vacche e le giovenche da carne non iscritti nei libri genealogici. Per accedere al premio sono previsti i seguenti impegni: possesso di un numero medio di capi annuo superiore a 5 Uba (si intende per Uba l’unità di bovino adulto che è pari a 1 per le vacche nutrici e 0,6 nel caso di animali al di sotto dei due anni); gli animali devono avere un’età inferiore ai 7 anni; il carico di bestiame deve essere pari o inferiore a 1,4 Uba/ha della superficie agricola foraggera di cui almeno il 50% utilizzata a pascolo permanente; gli animali devono essere mantenuti in azienda per almeno sei mesi dalla presentazione della domanda.
4. Bovini maschi e femmine di età compresa tra gli 8 e 20 mesi
Un premio di mantenimento per i bovini maschi e femmine di età compresa tra gli 8 e 20 mesi. Per accedere al premio sono previsti i seguenti impegni: possesso di un numero medio di capi annuo superiore a 5 Uba; il carico di bestiame deve essere pari o inferiore a 1,4 Uba/ha della superficie agricola foraggera di cui almeno il 50% utilizzata a pascolo permanente; gli animali devono essere mantenuti in azienda per almeno sette mesi dalla presentazione della domanda.
5. Bovini maschi e femmine di età compresa tra 12 e 26 mesi.
Per ciascun capo bovino macellato in età superiore a 12 mesi ed inferiore ai 26 ed etichettato, ai sensi del regolamento CE n. 1760/2000, è previsto un premio di macellazione. L’animale deve essere mantenuto in azienda per almeno sette mesi prima della macellazione e la indicazione in etichetta dell’azienda di allevamento del bovino.
In tutti i casi sopradetti, l’azienda dovrà essere in regola con quanto prescritto dalla normativa sull’identificazione degli animali e l’iscrizione all’anagrafe bovina, che costituisce la base dei controlli che verranno effettuati da parte dell’AGEA.
Anche per le carni bovine un capo può ricevere un solo premio annuo che potrà ammontare al massimo 180 € a capo. Tuttavia l’importo del premio, probabilmente differenziato per le diverse categorie di animali, si prevede più basso.
Ovi—caprini
Nel settore delle carni ovine e caprine un pagamento supplementare a capo viene erogato agli allevatori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni all’anno.
L’importo massimo del pagamento supplementare è fissato a 15 €/capo.
Riserva nazionale e possibilità di accesso
I titoli non utilizzati e le trattenute effettuate sui titolo oggetto di vendita confluiscono nella riserva nazionale per essere assegnati a determinate categorie di agricoltori. Possono accedere ai titoli della riserva nazionale:
A) coloro che hanno avviato una nuova attività agricola dopo il 2002;
B) gli gricoltori che hanno avuto in eredità, in affitto o ricevuto gratuitamente da un altro agricoltore un’azienda che era affittata nel periodo di riferimento;
C) gli agricoltori che hanno effettuato investimenti per incrementare la capacità produttiva entro il 15 maggio del 2004;
Modulazione
La modulazione consiste in una trattenuta dei pagamenti diretti per tutte quelle aziende che ricevono titoli all’aiuto superiori a 5.000 euro, allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale. Tale trattenuta, a regime, è del 5% sulla parte eccedente i 5.000 euro.