NOTIZIE IN BREVE
Imprenditore Agricolo Professionale (Iap)
Con l’applicazione del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 viene ad essere definita la figura dell’imprenditore agricolo professionale (Iap), che viene equiparata ai fini degli incentivi fiscali, creditizi e previdenziali in misura analoga al coltivatore diretto.
L’imprenditore agricolo professionale (Iap), che sostituisce la figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale, è colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, dedichi all’attività agricola, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima il 50% del proprio reddito globale di lavoro; i suddetti parametri sono dimezzati per gli imprenditori che operano in zona svantaggiata. Dal computo del reddito globale da lavoro si devono escludere le pensioni ed assegni equiparati nonché le indennità e somme percepite per lo svolgimento di cariche pubbliche.
Il possesso dei requisiti per beneficiare della qualifica di Iap è accertato dalle Regioni, fatto salvo il potere di verifica dell’Inps per quanto di sua competenza ai fini previdenziali. All’Iap, se iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale, sono riconosciute le agevolazioni creditizie e fiscali vigenti per i coltivatori diretti.
Nuovo valore dei terreni agricoli per l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
Con l’emendamento governativo inserito nel decreto legge n 168/2004 che entrerà in funzione solo dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è previsto l’aumento del valore dei terreni ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
L’emendamento prevede l’aumento dal 10 al 20% del moltiplicatore di rivalutazione delle rendite catastali al fine della determinazione del valore degli immobili su cui saranno applicate le imposte sopradette. Per i terreni agricoli il coefficiente moltiplicatore che era 75 è stato aumentato, a seguito della legge finanziaria prima e del decreto legge n. 168/2004, a 90.
Per stabilire il valore imponibile del terreno ai fini delle imposte bisogna rivalutare del 25% il R.D. risultante in catasto e quindi moltiplicarlo per 90. Più semplicemente il valore del terreno si può determinare moltiplicando il valore del R.D. per il coefficiente omnicomprensivo di 112,5. Il valore del terreno così determinato rappresenta il valore minimo sul quale sono dovute le imposte.
Esempio di calcolo
Supponiamo che un appezzamento di terreno agricolo abbia un reddito domenicale di euro 200. Per il calcolo del valore dell’appezzamento di terreno possiamo procedere:
A) euro 200 rivalutato del 25% è uguale a 250 euro; quindi 250 per il coefficiente moltiplicativo di 90 da il valore dell’appezzamento che è di euro 22.500
B) Lo stesso risultato si ottiene moltiplicando il R.D. di euro 200 per il coefficiente 112,50 infatti 200 x 112,50 = euro 22.500.