IVA IN COMPENSAZIONE: ridotto il vantaggio
Premessa
Il regime speciale IVA in agricoltura ha consentito, per il calcolo dell’imposta da versare, l’applicazione di un sistema forfettario alle imprese agricole che ne hanno voluto sfruttare i vantaggi fiscali. Con l’entrata in vigore del Decreto del 23 dicembre 2005 è stata ridotta l’IVA in compensazione per alcuni prodotti agricoli di 0,20 punti, questo comporta per le imprese agricole un maggiore esborso monetario. In base alla normativa attuale l’IVA da versare all’erario è calcolata, con il regime speciale, in misura forfettaria sull’IVA incassata dall’impresa agricola sulla cessione dei prodotti. Ad esempio, per il latte l’aliquota ordinaria IVA è pari al 10% mentre la percentuale in compensazione, prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto, era del 9%; ipotizzando cessioni per 10.000 euro la liquidazione dell’IVA da versare si calcola nel seguente modo: euro 10.000 x 10% = 1.000 euro, quindi si calcola l’IVA in detrazione moltiplicando euro 10.000 x 9% = 900 euro: l’IVA da versare è uguale a euro 1.000 - 900 = 100. Con il nuovo regime l’IVA in compensazione per il latte è passata dal 9% all’8,80%; questo comporta una maggiorazione dell’imposta da versare, infatti, riprendendo l’esempio sopradetto, avremo che l’IVA in compensazione è pari a 10.000 x 8,80 = euro 880 e pertanto l’imposta da versare è: euro 1.000—880 = 120 superiore a prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale.
Variazioni dell’IVA in compensazione
Per alcuni prodotti, come quello dell’ortofrutta, l’aliquota ordinaria (4%) è uguale alla percentuale di compensazione (4%) e quindi non si determina alcun debito d’imposta. L’IVA in compensazione rimane invariata nella misura del 4% anche per i cereali, foraggi, piante, formaggi e latticini. Anche per i bovini e bufalini l’IVA in compensazione del 7% rimane invariata.
Le variazioni dell’IVA in compensazione hanno riguardato i seguenti settori:
1. Per suini, equini, ovini e caprini; conigli domestici, lepri ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana; api e bachi da seta l’IVA in compensazione viene fissata nella misura del 7,30% (in luogo del 7,50%). Per il pollame (galline, tacchini, faraone, anatre, ecc.) l’IVA in compensazione rimane al 7,50%;
2. Per carni, frattaglie e parti di conigli domestici, lepri e altri animali destinati all’alimentazione umana l’IVA in compensazione viene fissata nella misura del 8,30% (in luogo del 8,50%). La norma esclude espressamente il pollame per le cui carni, parti e frattaglie continua ad applicarsi la percentuale di compensazione dell’8,50%;
3. Per latte fresco (non concentrato e non condizionato per la vendita al minuto), crema di latte uova di volatili e miele naturale l’IVA in compensazione viene fissata nella misura del 8,80% (in luogo del 9%).
4. Per i vini da uve fresche l’IVA in compensazione viene portata al 12,30 % (in luogo del 12,50%).
Altre modifiche introdotte
Il decreto soprarichiamato ha introdotto altre novità che riguardano principalmente:
· L’abrogazione del limite di fatturato di euro 20.658,28. In pratica tale limite non è stato mai applicato in quanto la limitazione è stata di anno in anno prorogata e quindi non ha esplicato i propri effetti;
· La possibilità di applicare nella stessa impresa agricola il regime ordinario e quello speciale contabilizzando separatamente le diverse attività svolte con la possibilità di scegliere i regimi fiscali più convenienti. Si fa l’esempio delle imprese vitivinicole che provvedono all’imbottigliamento dove la produzione di vino è tenuta in regime speciale e le altre attività di commercializzazione in regime normale;
· Anche le cooperative agricole, loro consorzi ed organismi associativi possono usufruire del regime speciale IVA, fermo restando il criterio generale in cui la detrazione forfettaria dell’IVA è possibile solo sulla cessione dei prodotti agricoli conferiti dai soci ed anche nel caso in cui i prodotti sono acquistati da terzi l’applicabilità del regime speciale sembrerebbe possibile purché i prodotti conferiti dai soci siano prevalenti rispetto a quelli acquistati da terzi;
· Nel caso di opzione per un regime od un altro (ordinario o speciale) il vincolo non è più di cinque anni ma soltanto di tre.
Entrata in vigore
Le nuove disposizioni sul regime speciale IVA in agricoltura hanno effetto dal 1° gennaio 2006. Da precisare che per le fatture emesse nel mese di gennaio 2006, con riferimento a cessioni effettuate nel mese di dicembre 2005, in base alle disposizioni in materia di fatturazione differita, devono recare ancora l’indicazioni delle vecchie percentuali dell’IVA in compensazione.
|
Così le novità ( valori in %) |
|
Aliquota IVA in compensazione |
|
Prodotti |
Vecchia |
Nuova |
|
Suini |
7,50 |
7,30 |
|
Conigli |
7,50 |
7,30 |
|
Carni |
8,50 |
8,30 |
|
Latte fresco |
9,00 |
8,80 |
|
Uova |
9,00 |
8,80 |
|
Miele |
9,00 |
8,80 |
|
Vini |
12,50 |
12,30 |