TRASFERIMENTO TITOLI PAC: adempimenti fiscali
Premessa
Per quanto riguarda il trasferimento dei diritti agli aiuti comunitari da parte degli imprenditori agricoli, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 114 del 17 ottobre 2006 ha fornito le delucidazioni necessarie in ordine al trattamento fiscale della cessione e della concessione in affitto dei contributi PAC.
Gli aiuti comunitari, in base al Regolamento Ce n. 1782/2003, possono essere trasferiti a titolo oneroso ad altri imprenditori agricoli. Si ricorda che gli aiuti PAC vengono erogati sulla base delle somme maturate nel periodo 2000/2002 e l’agricoltore beneficiario non è tenuto ad effettuare le coltivazioni per le quali aveva maturato gli aiuti comunitari, ma deve soltanto mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali.
I titoli PAC oltre ad essere ceduti ad un altro produttore agricolo che abbia il terreno sufficiente da abbinare alla contribuzione comunitaria possono essere concessi in affitto qualora il trasferimento sia effettuato contestualmente alla concessione in affitto di una corrispondente superficie di terreno.
Determinazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione sopra richiamata, ha esaminato il problema del trasferimento oneroso dei titoli ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro e delle imposte dirette derivanti dalla cessione o della concessione in affitto dei predetti titoli. La determinazione adottata dall’Agenzia, in accordo con il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, è stata quella di assimilare i titoli agli aiuti comunitari ai diritti di credito. Ciò comporta l’esclusione dell’applicazione dell’IVA mentre è prevista l’imposta di registro dello 0,50% sul corrispettivo delle somme degli aiuti da percepire anche negli anni futuri (fino all’anno 2013 in cui l’attuale regime degli aiuti dovrebbe concludersi) ridotta del tasso di attualizzazione.
In caso di affitto, con il trasferimento dei titoli, si paga l’imposta di registro dello 0,50% sul canone di affitto nonché lo 0,50% sull’ammontare dei diritti all’aiuto trasferiti moltiplicato per il numero delle annualità ed al netto della attualizzazione.
Imposte dirette
Il corrispettivo percepito per la cessione dei diritti all’aiuto costituisce una sopravvenienza attiva tassabile per le società di capitali e di persone, diverse dalle società semplici. Invece per gli imprenditori individuali, società semplici ed enti non commerciali, tali corrispettivi sono da intendersi ricompresi nel reddito agrario.
Nell’ipotesi dell’affitto, invece, il corrispettivo percepito dal locatore, sia questo un soggetto privato o una società, è ricompreso nel reddito dominicale del terreno.
L’imposta regionale
Tenuto conto che il corrispettivo relativo alla cessione dei diritti agli aiuti, secondo l’Agenzia delle Entrate, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA e quindi non deve essere fatturato, ne consegue che il relativo corrispettivo non è soggetto a Irap per le imposte che rientrano nel reddito agrario. Invece si considera un provento soggetto all’imposta regionale per le società agricole tassate in base al bilancio.
N.B. Così ad esempio se la cessione avviene dal 2007 e gli aiuti per anno ammontano a 10.000 euro si ha che il corrispettivo su cui applicare l’imposta di registro è di 70.000 euro meno l’attualizzazione; la suddetta somma complessiva deriva dall’importo annuo degli aiuti per il numero di anni che mancano al 2013 e quindi nell’esempio sopraccitato si ha: 10.000 euro x 7 anni = 70.000 euro.