IVA: reintrodotto l’obbligo dell’invio degli elenchi clienti e fornitori

 

 

Premessa

 

             Con il decreto legge 223/2006, per i titolari di partita IVA è stato reintrodotto l’obbligo dell’invio, per via telematica, degli elenchi dei clienti nei confronti dei quali sono state emesse fatture nel corso dell’anno 2006 e l’elenco dei fornitori da cui sono stati effettuati acquisti. Il problema di maggiore rilevanza che si potrebbe presentare riguarda il numero di partita IVA dei clienti che risulta spesso assente, pertanto la reintroduzione dell’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori rende necessario acquisire, all’atto della fatturazione delle operazioni, i dati identificativi della controparte.

 

Soggetti interessati

 

L’obbligo degli elenchi ha lo scopo di fornire all’amministrazione finanziaria un nuovo strumento di contrasto all’evasione fiscale. Gli elenchi devono essere presentati da tutti i contribuenti IVA, all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, presentando:

· L’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno di riferimento;

· L’elenco dei soggetti, titolari di partita IVA, da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA.

 

Scadenza

 

Gli elenchi devono essere presentati, esclusivamente per via telematica, entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione annuale prevista dall’art. 8/bis del Dpr 322/98, che corrisponde alla fine di febbraio di ogni anno; pertanto il termine di scadenza è il 29 aprile.

 

Contenuto degli elenchi

 

La norma indica le informazioni obbligatorie che devono essere indicate negli elenchi stabilendo, che per ciascun soggetto, dovranno essere annotati il codice fiscale e l’importo complessivo delle operazioni effettuate evidenziando distintamente l’imponibile, l’imposta e l’importo delle operazioni non imponibili ed esenti.

Come si può notare, attualmente, non è prevista l’indicazione del numero di partita IVA della controparte ed è probabile che non venga richiesta esplicitamente in quanto l’amministrazione finanziaria potrà effettuare i controlli incrociati anche con l’utilizzo del solo codice fiscale, previsto obbligatoriamente.

Tuttavia si ritiene opportuno che i contribuenti si attivano per acquisire il numero di partita IVA dei clienti (quello dei fornitori è desumibile dalle fatture); ciò in funzione della corretta individuazione del soggetto e quindi della corretta compilazione dell’elenco, in modo da evitare in fase d’incrocio dei dati incongruenze che potrebbero innescare controlli da parte dell’amministrazione finanzia.

Nella fase di prima applicazione (2006), allo scopo di rendere meno oneroso l’adempimento, è previsto che per quanto riguarda l’elenco clienti si devono indicare solo i titolari di partita IVA mentre, a regime, nell’elenco dovranno venire indicati tutti i soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, compresi, quindi, i consumatori finali.

 

N.B. Con il decreto 22/2006 è stato reintrodotto l'obbligo per tutti i contribuenti di partita IVa di presentare gli elenchi clienti e fornitori 2006