AFTA EPIZOOTICA: il pericolo viene dalla Turchia

 

In Turchia  nel corso del 2006 sono stati rinvenuti vari focolai di afta epizootica. Per questa ragione la Commissione europea ha spedito nel suddetto paese 1.660.500 dosi di vaccino bivalente per una campagna di vaccinazione autunnale contro l’afta che ha colpito la popolazione bovina e suina. In aggiunta alle misure di eradicazione (l’abbattimento di tutti i capi presenti nelle aziende colpite), la vaccinazione è considerata una componente fondamentale nella protezione degli animali e nella prevenzione della diffusione del virus. La campagna di vaccinazione sarà monitorata dall’Unione Europea e contemporaneamente saranno approntati degli aiuti a favore della Turchia per contribuire all’eliminazione di questa malattia.

 

Caratteristiche della malattia

 

             L’afta è una malattia virale, normalmente non mortale, altamente contagiosa per animali domestici e selvatici biungulati. Gli animali, colpiti ed eventualmente guariti,possono essere portatori sani del virus per un lungo periodo. Il virus si diffonde facilmente tramite animali infetti o con i loro prodotti ma anche tramite l’aria per distanze considerevoli. Si manifesta con lesioni vescicolari ai piedi, alle mucose della bocca e, nelle femmine, alle ghiandole mammarie. Le vescicole possono essere similari ad altre cause patogene e per questa ragione è necessario che in caso di

sospetto vi sia la diagnosi di laboratorio. L’uso di vaccini idonei protegge dalla malattia, ma non previene l’infezione, per questo l’Unione europea ha deciso, nel 1990, di proibire la profilassi vaccinale contro l’afta epizootica. Tuttavia per ridurre i rischi di focolai provenienti da aree dove la malattia è endemica, Bruxelles ha rinforzato i controlli ai confini ed ha investito notevoli risorse finanziarie per aiutare i Paesi confinanti nel controllo e nell’eradicazione della malattia, prevedendo nei piani di lotta contro l’afta anche l’uso della vaccinazione d’emergenza, così come sta facendo in Turchia.

 

Vaccinazione d’emergenza

 

Una strategia di lotta che preveda solo l’abbattimento degli animali non tiene sufficientemente conto dei progressi scientifici, pertanto con la Direttiva 2003/85/CE vengono fornite le misure per controllare ed eradicare la malattia con lo scopo di ristabilire lo stato di “area indenne” nel territorio colpito. Le misure di controllo si basano sull’abbattimento di tutti gli animali infetti e di quelli entrati in contatto con gli animali infetti; sulla restrizione alla movimentazione degli animali suscettibili alla malattia e dei prodotti da loro derivati. E’ prevista anche la possibilità di effettuare la vaccinazione d’emergenza, senza il successivo abbattimento degli animali vaccinati, consentendo una notevole riduzione del numero degli animali da abbattere. Successivamente l’assenza di infezione deve essere comprovata mediante test appropriati. Inoltre è obbligatorio, con disposizione giuridica, segnalare qualsiasi caso sospetto alle autorità competenti, per garantire che qualsiasi focolaio di afta epizootica sia tempestivamente individuato. In base alla Direttiva sopraccitata, quando in un’azienda la presenza del focolaio è certa tutti gli animali appartenenti alle specie sensibili (suini e ruminanti) devono essere abbattuti sul luogo. E’ rara la possibilità di abbattere gli animali fuori dell’area aziendale, ad esempio in un macello sotto il controllo veterinario, perché si deve assolutamente evitare che il virus si diffonda. Le carcasse degli animali, morti naturalmente o abbattuti, vengono, sotto il controllo veterinario, se necessario inceneriti o interrate in loco. In seguito tutti i locali dell’allevamento devono essere disinfestati.

 

Zona di protezione

 

Intorno al focolaio d’infezione di afta epizootica viene determinata una zona di protezione, del raggio minimo di 3 Km, ed una zona di sorveglianza, del raggio minimo di 10 Km. Le aziende poste nella zona di protezione, sono soggette all’obbligo della registrazione dei capi, ad ispezioni veterinarie periodiche ed i capi in essa allevati non possono uscire dalle aziende in cui si trovano. In caso di necessità possono essere macellati, sotto controllo ufficiale, in un macello presente nella zona di protezione o, nel caso sia assente, l’autorità può consentire il trasporto in un macello esterno, tramite mezzi adeguatamente puliti e disinfettati. L’art. 25 della Direttiva 2003/85/CE inoltre sancisce che deve essere vietata l’immissione sul mercato di carni fresche, carni macinate e preparazioni di carne ottenute da suini provenienti dalla zona di protezione. Ciò comporta una forte penalizzazione delle aziende e degli stabilimenti di lavorazione che si trovano all’interno dell’area di protezione. Per essere revocate le misure nella zona di protezione occorre che siano trascorsi almeno 15 giorni dall’abbattimento e dall’eliminazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli animali dell’azienda colpita da afta epizootica e che sia stata effettuata, con esito negativo, un’indagine in tutte le aziende situate nella zona di protezione. In seguito si applicano, per almeno 15 giorni, le misure previste per la zona di sorveglianza, che sono simili alle precedenti ma con la possibilità di alcune deroghe.

 

Conclusioni

 

La Commissione europea segue costantemente l’evoluzione globale dell’afta riconoscendo che rimane preoccupante la situazione in Turchia, in Medio-Oriente ed in altri paesi intorno al mar Mediterraneo. La Commissione ha presentato nuove soluzioni per la Turchia prendendo la decisione di sostenere i test vaccinali contro l’afta, sottolineando che i vaccini utilizzati per immunizzare contro il virus devono rispondere agli standard stabiliti dall’Ufficio internazionale delle epizoozie. Si è ritenuto opportuno dare un sostegno effettivo alle misure di controllo e di eradicazione dell’afta in Turchia, paese che si appresta a far parte della Comunità europea.