OLIO DI OLIVA: obbligo della confezione e della etichettatura
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Obbligo della confezione
La vendita dell’olio di oliva allo stato sfuso non è più consentita in seguito all’entrata in vigore del regolamento CE n. 1019/2002, che detta norme in merito alla commercializzazione dell’olio di oliva stabilendo che il prodotto deve essere posto in vendita al consumatore finale esclusivamente in contenitori chiusi e sigillati della capacità massima di 5 litri, ad eccezione degli oli destinati a ristoranti, ospedali o mense collettive, per le quali le confezioni possono raggiungere la capacità massima di 25 litri. Si viene così ad interrompere una tradizione consolidata nata da un rapporto di fiducia tra il produttore ed il consumatore. Il mercato di vendita dell’olio sfuso interessa circa due milioni di italiani che hanno la buona abitudine di rifornirsi direttamente dal produttore. Secondo una recente indagine in Italia circa il 38% della produzione dell’olio di oliva viene commercializzato allo stato sfuso; questa percentuale è ancora superiore in alcune regioni quali la Sicilia e la Basilicata dove la quota raggiunge il 46% per arrivare al 76% nell’Umbria. L’applicazione di questa disposizione normativa sulla commercializzazione dell’olio di oliva è stata notevolmente contestata in Italia anche con ricorso al TAR che in alcuni casi hanno dato pareri favorevoli sulla sospensione del provvedimento, ma successivamente censurati dalla Commissione dell’Unione Europea. L’obbligo del confezionamento in recipienti della capacità massima di 5 litri costituisce per gli olivicoltori un ulteriore onere finanziario ed organizzativo che si ripercuote con un aumento dei prezzi per il consumatore finale. Secondo una recente nota esplicativa dell’Ue il regolamento non prescrive procedimenti complessi o molto costosi per sigillare i contenitori, infatti sono accettabili i sigilli in ceralacca o una striscia di carta, apposti in modo tale da sigillare l’imballaggio che deve essere provvisto di un’etichetta riportante le indicazioni obbligatorie previste dal regolamento.
Indicazioni obbligatorie da apporre in etichetta
Come detto, la vendita dell’olio di oliva deve essere effettuata, a partire dal 1 novembre 2003, in contenitori chiusi e sigillati provvisti di un’etichetta che deve riportare delle indicazioni obbligatorie, previste dal regolamento sopraccitato, a cui se ne possono aggiungere delle altre facoltative.
Le indicazioni obbligatorie che un’etichetta deve riportare sono:
Nome e sede (o la ragione sociale o il marchio del produttore o del confezionatore. Le diciture che si possono adottare sono “prodotto da…..” , “prodotto ed imbottigliato da……”, “confezionato da …….” Per sede s’intende la località ove è ubicata la sede legale o sociale dell’operatore.
Tipo di olio
Classificato in base all’art. 8 del Regolamento Ce 1019/2002 nelle seguenti categorie commerciali:
olio extravergine di oliva: privo di difetti, dalle ottime caratteristiche qualitative con acidità libera inferiore allo 0,8%, ottenuto direttamente dalle olive mediante procedimenti meccanici;
Olio vergine di oliva: privo di difetti e dalle buone caratteristiche organolettiche, con acidità libera inferiore al 2%, ottenuto direttamente dalle olive mediante procedimenti meccanici;
Olio di oliva: composto dalla miscelazione di oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e di oli ottenuti direttamente dalle olive; ha un’acidità inferiore all’1%.
Olio di sansa di oliva: ottenuto miscelando olio di sansa raffinato con oli di oliva; ha un’acidità inferiore all’1%.
Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento può essere omessa nel caso di un’impresa produttrice o confezionatrice che disponga di un unico stabilimento ubicato nella stessa sede legale.
Volume del prodotto
La quantità del prodotto deve essere espressa in unità di volume che può essere indicata in litri (L o l), in centilitri (cl) o in millilitri (ml). Gli oli di oliva, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente in recipienti ermeticamente chiusi della capacità massima di 5 litri.
Lettera minuscola “e”
Il marchio CE per gli imballaggi preconfezionati corrispondenti ai requisiti della Direttiva n. 106/75 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di riempimento; tale indicazione deve essere riportata in caratteri di almeno 3 mm di altezza e posta nello stesso campo visivo del volume nominale.
Indicazione del lotto
Per lotto s’intende un insieme di unità di vendita (bottiglie o lattine) prodotto o confezionato in circostanze identiche. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore dell’olio ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso deve essere facilmente visibile, leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”. L’indicazione del lotto non è richiesta quando nel termine minimo di conservazione figura la menzione del giorno, del mese e dell’anno, in modo tale da identificare una specifica partita.
Indicazioni ecologiche
Consistono in un invito, chiaramente visibile sui contenitori o sulle etichette, a non disperdere i contenitori nell’ambiente dopo l’uso, in forma di messaggio scritto o di un pittogramma. Nel caso di messaggio scritto i caratteri di stampa non devono essere inferiori ad 1 mm per contenitori di capacità pari od inferiore a 200 ml; a 2 mm per contenitori di capacità superiore a 200 ml e pari od inferiori a 500 ml e di 3 mm per i contenitori superiori a 500 ml. Nel caso di pittogramma tale rappresentazione grafica deve essere di dimensioni non inferiori a 10 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 500 ml; a 15 mm per i contenitori di capacità pari od inferiore a 1.500 ml e superiore a 500 ml, a 20 mm per i contenitori superiori a 1.500 ml.
Data di preferibile consumo
La data di preferibile consumo, o termine minimo di conservazione, è la data fino alla quale l’olio conserva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conservazione; essa viene indicata con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il ……” seguito dalla data. La data deve essere espressa almeno con l’indicazione del mese e dell’anno.
Modalità di conservazione
E’ utile riportare delle indicazioni riguardanti il modo più corretto per conservare l’olio ( ad esempio “conservare al riparo della luce e lontano da fonti di calore”). La categoria dell’olio, la quantità e il termine minimo di conservazione devono figurare nello stesso campo visivo. Inoltre tutte le indicazioni devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Indicazioni facoltative
Le indicazioni facoltative da potere apporre in etichetta devono essere formulate in modo da non indurre in errore l’acquirente circa le caratteristiche degli oli. Le indicazioni devono essere facilmente visibili. Inoltre non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane ne accennare a tali proprietà. Ancora non devono evidenziare caratteristiche particolari quando tutti gli oli analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Ecco le principali indicazioni facoltative da potere apporre in etichetta:
La designazione dell’origine:
E’ possibile per gli oli di oliva vergini ed extravergini di cui almeno il 75% abbia la stessa provenienza indicare in etichetta il Paese in cui è stato prodotto. L’indicazione della Regione di produzione è consentita per gli oli D.O.P., I.G.P. e biologici.
Modalità di estrazione
E’ riservata agli oli di oliva vergini ed extravergini ottenuti a meno di 27° C con una prima spremitura meccanica della pasta di olive. Le dizioni che possono essere apposte in etichetta sono: “prima spremitura a freddo”, e “estratto a freddo” oppure “ottenuto a freddo” o “prodotto a freddo”. Per la modalità di estrazione i titolari dei frantoi dovranno rilasciare, per ogni partita di olive lavorate una dichiarazione che indica i mezzi tecnologici installati per garantire la veridicità delle dichiarazioni.
Indicazione dell’acidità
Potrà figurare solo se accompagnata dalle altre menzioni qualitative relative all’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto. I valori potranno essere seguiti dalla frase “valori massimi all’atto del confezionamento” . Chiunque intende riportare in etichetta l’indicazione dell’acidità e degli altri parametri previsti dovrà predisporre i mezzi di prova necessari per la verifica della conformità del prodotto ai limiti indicati.
Varietà delle olive da cui l’olio deriva
E’ consentito di indicare in etichetta la varietà o le varietà con cui è prodotto l’olio.
Altre indicazioni facoltative
Possono riguardare gli oli extravergini di oliva ottenuti da agricoltura biologica o quelli ottenuti con nuovi metodi estrattivi come gli oli “extravergini denocciolati” ed ancora gli oli extravergini per i quali le aziende hanno chiesto ad organismi esterni di certificazione di ottenere i requisiti di pregio (organolettici ed analitici) che si intende evidenziare. In tutti i casi in cui si vogliono aggiungere in etichetta delle indicazioni facoltative le imprese dovranno rispettare le prescrizioni che pongono a loro carico l’onere della prova delle affermazioni riportate in etichetta. Esse devono essere misurabili con determinazioni analitiche approvate oppure risultanti da documenti ufficiali. Le imprese accettano i controlli disposti dagli organismi di controllo autorizzati che verificheranno con controlli analitici e documentali la veridicità della caratteristica distintiva che l’impresa intende porre in etichetta. |