RIFORMA PAC: calcolo dei titoli, tipologia e chiarimenti

ad alcuni quesiti sottoposti all’apposito gruppo di lavoro

 

 

Premessa

              In Italia con la riforma della Politica Agricola Comunitaria per il sostegno al settore agricolo si passa dagli aiuti diretti legati alla produzione e/o all’allevamento agli aiuti disaccoppiati totalmente in cui il sostegno non è più legato alla produzione e/o all’allevamento ma viene legato alla media dei premi assegnati nel triennio di riferimento (2000, 2001 e 2002)

Calcolo dei titoli e tipologia

Per il calcolo dei titoli si considera la media degli aiuti ricevuti nel periodo di riferimento (2000,2001 e 2002), da ciascun agricoltore, suddivisa per la media degli ettari coltivati nel triennio di riferimento, che costituiscono il numero dei titoli. Pertanto i titoli a cui ciascun agricoltore ha diritto saranno di uguale valore.

I titoli all’aiuto possono avere diversa tipologia e precisamente:

· Titoli storici   (basati sui dati del triennio di riferimento) che a sua volta possono essere:

A) Titoli standard;

B) Titoli speciali (importi di riferimento senza superfici come è il caso di alcuni allevamenti zootecnici);

C)     Titoli da ritiro (basati unicamente sul set-aside obbligatorio; comportano il vincolo della messa a riposo della superficie correlata al titolo.

· Titoli storici vincolati  (si riferiscono agli agricoltori che hanno iniziato l’attività agricola durante il triennio di riferimento e sono calcolati sulla media dell’anno e degli anni relativi al triennio di riferimento in cui si è intrapresa l’attività agricola; sono sottoposti ai vincoli dei titoli da riserva) che a sua volta possono essere:

A) Titoli standard;

B) Titoli speciali (importi di riferimento senza superfici come è il caso di alcuni allevamenti zootecnici);

C)     Titoli da ritiro (basati unicamente sul set-aside obbligatorio; comportano il vincolo della messa a riposo della superficie  correlata al titolo.

· Titoli da riserva: derivanti dalla riserva nazionale e spetta nei seguenti casi:

1. Agli agricoltori che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2002;

2. Agli agricoltori  che hanno ricevuto gratuitamente, per affitto o per successione un’azienda data in affitto durante il periodo di riferimento;

3. Agli agricoltori  che hanno effettuato investimenti per aumentare la capacità produttiva o hanno acquistato terreni eleggibili entro il 15 maggio 2004;

4. Agli agricoltori  che hanno acquistato un’azienda data in affitto durante il periodo di riferimento;

5. Agli agricoltori  le cui superfici durante il periodo di riferimento sono stati sottoposti a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi ad una forma di intervento pubblico;

6. Agli agricoltori  che hanno risolto un contenzioso con l’amministrazione relativo al periodo di riferimento dopo l’assegnazione dei titoli.

Risposte ad alcuni quesiti sottoposti all’apposito gruppo di lavoro:

1. Cos’è il pagamento unico aziendale?

Il pagamento unico aziendale è la nuova modalità di sostegno al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalla produzione), basato su quanto dallo stesso percepito nel triennio di riferimento 2000-2001 e 2002. Il pagamento unico è condizionato al rispetto di regolamenti e direttive in materia ambientale, sicurezza alimentare, sanità pubblica, salute e benessere degli animali.

2.    Quali aiuti confluiscono al pagamento unico per azienda?

Nel nuovo regime di pagamento unico per azienda confluiscono le tipologie di pagamenti relativi ai seguenti settori:

· Seminativi, compreso l’aiuto supplementare al grano duro;

· Legumi da granella (ceci, lenticchie vecce, ecc.);

· Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l’estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari;

· Ovini e caprini: premio per pecora e per capra, premi supplementari;

· Latte (in Italia a partire dal 2006);

· Olio d’oliva a partire dal 01/01/2006.

3.     Quando entrerà in vigore il nuovo sistema di aiuti?

Il nuovo regime di aiuto è entrato in vigore in Italia a partire dal 1° gennaio 2005.

4.     Come verranno attribuiti i titoli a ricevere il pagamento unico aziendale?

I beneficiari del nuovo regime di pagamento unico sono gli agricoltori che nel periodo di riferimento 2000-2001-2002 hanno fruito  di un pagamento; coloro che hanno ricevuto l’azienda o parte di essa in eredità effettiva o anticipata da un agricoltore  che nel periodo di riferimento ha fruito almeno di un pagamento diretto; coloro che ricevono un titolo all’aiuto dalla riserva nazionale o tramite trasferimento.

5.     Se un agricoltore ha coltivato mediamente nei tre anni di riferimento 10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini maschi l’anno ed il cui importo di riferimento, a titolo di esempio, è di          €. 7.500  quanti titoli avrà a disposizione e quanto sarà il loro valore?

Nel caso specifico l’agricoltore riceverà 10 titoli di €  750 l’uno ed avrà la possibilità di fissarli, tutti o in parte, richiedendone l’attivazione anche con una superficie minima di terra (0,3 ha di superficie agricola). Una volta attivati i titoli, avrà la possibilità di:

· Utilizzarli tutti o in parte al momento della domanda di accesso al regime di pagamento unico, in relazione al numero di ettari di superficie eleggibile. I titoli inutilizzati per un periodo consecutivo di tre anni riconfluiscono nella riserva nazionale;

· Vendere i titoli con una corrispondente superficie eleggibile (sempre) o anche senza terra, ma in questo caso solo se ha utilizzato almeno l’80% dei titoli assegnati.

6.     Se un produttore ha iniziato l’attività agricola dopo il 2002 riceverà titoli standard?

In questo caso non riceverà alcun titolo standard ma può richiedere titoli da riserva facendo domanda di accesso al regime di pagamento unico ed indicando tutte le superfici eleggibili. Gli sarà assegnato un numero di titoli non superiore al numero di ettari dichiarati e pari ad un importo non superiore all’importo medio dei titoli della stessa zona(zone che verranno definite con apposito decreto ministeriale) su cui si trovano le particelle dichiarate dall’agricoltore. I titoli da riserva, una volta attribuiti, non sono trasferibili per un periodo di cinque anni e, se non utilizzati anche solo in un anno di tale periodo, riconfluiscono immediatamente nella Riserva Nazionale.

7.     Se un agricoltore ha iniziato l’attività nel 2001, i titoli che gli verranno assegnati sono determinati dalla media di soli 2 anni?

Si. In base alla norma che agevola i nuovi produttori il calcolo verrà fatto dividendo su due anni anziché su tre. Tuttavia i titoli assegnati sono considerati come titoli da riserva e come tali non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni e se non utilizzati in un qualsiasi anno di tale periodo riconfluiscono nella Riserva Nazionale.

8.     Se un agricoltore ha iniziato l’attività nel 2000, nel 2001 non ha coltivato e ha ripreso nel 2002, su quale base verranno calcolate le medie di riferimento (importi e superficie)?

Nel caso specifico il numero dei titoli ed il loro valore saranno calcolati sulla media del triennio di riferimento.

9.    Un agricoltore ha iniziato l’attività nel 2000. L’importo di riferimento deve essere quindi calcolato su base triennale. In questo caso, i titoli che gli verranno attribuiti saranno considerati ordinari (senza vincoli) e non da riserva (con divieto di trasferimento)?

Nel caso specifico l’agricoltore va considerato alla stregua di un agricoltore storico e pertanto i titoli che gli saranno assegnati sono da considerare ordinari (senza vincoli)

10.    Un agricoltore che ha fatto domanda di aiuto dal 1990 al 1999, poi nel triennio di riferimento non ha presentato nessuna domanda di aiuto e se nel 2004 presenta domanda per il grano duro, questo agricoltore perderà i titoli?

Questo agricoltore non avrà assegnato nessun titolo in quanto nel periodo di riferimento (2000, 2001 e 2002)  non ha fruito di nessun pagamento di sostegno al reddito.

11. Un agricoltore nel 1996 ha aderito al regime di prepensionamento, in base al Reg. Ce n. 1257/1999, avrà assegnati dei titoli?

Poiché l’agricoltore in questione non ha svolto attivamente un’attività agricola negli anni 2000, 2001 e 2002, non riceverà nessun titolo.

12.    Un agricoltore ha affittato il terreno ad un vicino che vi ha svolto attività agricola nel periodo di riferimento. L’affitto terminerà nel gennaio 2005. Adesso il terreno in questione è stato ereditato. Quali sono i titoli che l’erede potrà richiedere?

L’agricoltore che ha affittato il terreno non riceverà alcun titolo a suo nome, mentre l’erede che ha ereditato  l’appezzamento di terreno, affittato ad una terza persona nel periodo di riferimento, potrà chiedere l’assegnazione di titoli della riserva nazionale facendone richiesta all’atto della presentazione della domanda di accesso al regime di pagamento unico.

13.    Un agricoltore non è più in attività, ma era attivo durante il periodo di riferimento. Riceverà dei titoli in base al triennio di riferimento?

Si, riceverà dei titoli a suo nome, in relazione agli anni 2000, 2001 e 2002. Nel caso specifico l’agricoltore ha diverse opzioni:

· Se ne ha ancora la possibilità può riprendere l’attività ed attivare i suoi titoli;

· Se nella sua azienda è subentrato un erede legittimo, quest’ultimo può, attraverso le procedure della ricognizione preventiva, attribuirsi i dati di riferimento del triennio e vedersi attribuiti direttamente i titoli a proprio nome;

· Se l’azienda è stata affittata ad un altro agricoltore, i titoli potranno essere affittati a quest’ultimo a condizione che il contratto di affitto in vigore dal 2005 comprenda una clausola che indichi che i titoli sono stati affittati insieme all’appezzamento di terreno ed occorre che sia il proprietario che l’affittuario provvedano a fare domanda di accesso al regime di pagamento unico al fine di perfezionare il trasferimento;

· Se l’azienda è stata venduta ad un altro agricoltore, i titoli potranno essere ceduti in via definitiva a quest’ultimo a patto che

 

         il contratto di vendita comprenda una clausola     che indichi che i titoli sono stati venduti insieme all’appezzamento di terreno ed occorre che, sia il venditore che l’acquirente provvedano a fare domanda di accesso al regime di pagamento unico al fine di perfezionare il trasferimento.

· Non attivare i titoli e far confluire il relativo importo nella Riserva Nazionale.

14.    In  sede di ricognizione preventiva, un agricoltore ha ricevuto una comunicazione da cui risulta che nel periodo 2000-2002 aveva una superficie media di riferimento pari a 10 ettari di seminativo e 10 ettari di foraggere. Supponendo che l’importo medio di riferimento sia di 400 € ad ettaro, dovrebbe essere assegnato all’agricoltore un importo totale di 4.000 €. Se i 10 ettari a foraggere devono essere restituiti al proprietario, per scadenza dell’affitto, l’agricoltore avrà diritto allo stesso importo sui 10 ettari rimasti e che erano quelli a seminativo?

Il numero dei titoli sarà uguale al numero degli ettari che compongono la sua superficie di riferimento, nel caso in specie l’agricoltore sarà destinatario di 20 titoli per un valore provvisorio che sarà comunicato entro una data non successiva al 15 aprile 2005. A questo punto l’agricoltore potrà fissare (entro il 15 maggio 2005) tutti i suoi titoli ed utilizzare (elencando le particelle su cui esercita l’attività agricola) solo quelli per i quali dispone di ettari di superficie ammissibile. I titoli non utilizzati rimarranno tutti in suo possesso a meno che non verranno utilizzati entro un  periodo di tre anni e il premio unico che l’agricoltore riceverà è corrispondente al numero di titoli utilizzati. Per utilizzare tutti i titoli l’agricoltore deve reperire sul mercato altro terreno eleggibile.

15.    Un’azienda nel triennio di riferimento, ha seminato 5 ettari a grano duro ogni anno (titoli = 5). Nel calcolo dell’importo di riferimento, relativamente al solo grano duro, oltre alla media triennale dell’aiuto di base percepito viene conteggiata anche la media dell’aiuto supplementare ricevuto negli anni di riferimento?

Si. Tuttavia il valore dei titoli relativamente al premio supplementare avrà un importo diverso per il 2005 e per il 2006 e gli anni a seguire; infatti il Reg. CE 1782/2003 prevede che l’importo supplementare per il grano duro è di 291 € nel 2005 e di 285 € dal 2006 in poi.

16.    Un agricoltore che riceve titoli della riserva non può trasferirli per un periodo di cinque anni dalla loro attribuzione?

I titoli attribuiti tramite la riserva nazionale  non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione ed inoltre devono essere utilizzati in tutti gli anni di tale quinquennio pena il loro rientro immediato nella riserva nazionale.

17.    Un produttore ha iniziato l’attività agricola nel 2003 avendo ereditato l’azienda paterna che coltivava nel triennio di riferimento mediamente 10 ettari di seminativi e aveva ricevuto per  25 bovini maschi l’anno. L’importo di riferimento, a titolo di esempio, è pari a 7.500 €. Quanti titoli riceverà e secondo quali modalità?

L’agricoltore in questione può, attraverso le procedure della ricognizione preventiva, prendere possesso dei dati di riferimento dell’azienda paterna del triennio e una volta perfezionata la fase sopra descritta riceverà i 10 titoli del valore di 750 € l’uno.

18.   Un allevatore attivo nel periodo di riferimento con una produttività aziendale media di 10 ettari e con un allevamento di 150 bovini maschi, nel 2001, per ragioni legate ad eventi epidemiologici, ha dovuto abbattere 100 capi. Cosa succede?

Nel caso specifico l’allevatore può, attraverso la ricognizione preventiva, descrivere e documentare l’evento eccezionale che ha condizionato il minor dato di riferimento nel triennio e i relativi titoli gli verranno calcolati soltanto sugli anni 2000 e 2002 relativamente ai premi zootecnici mentre i premi per superfici saranno calcolati sulla media del triennio di riferimento.

 

19.    Un’azienda nel triennio di riferimento ha avuto calcolati titoli per 10 ettari ed un importo di riferimento nel quale sono compresi anche contributi zootecnici: ad esempio 6.000 € derivanti dai seminativi e 4.000 €  derivanti dalla zootecnia per un totale di 10.000 €. Se nel 2005 presenta domanda di pagamento unico rispettando i 10 ettari, indicando la relativa superficie, ma cessando del tutto l’attività zootecnica, come sarà calcolato il pagamento unico?  Percepirà sempre 10.000 € o gli sarà decurtato qualcosa? E con che criterio?

L’agricoltore dovrà fissare al 15 maggio 2005 i suoi 10 titoli, ricordando che per poterli utilizzare tutti deve avere a disposizione, dall’11 novembre 2004, almeno 10 ettari di superficie eleggibile. Mentre non c’è alcun vincolo relativamente all’attività zootecnica, nel senso che l’agricoltore può usufruire del premio unico come sopra determinato anche senza effettuare nessun tipo di allevamento.

20.    Un agricoltore che nel periodo di riferimento ha svolto attività agricola, nel 2004 intende vendere o affittare la sua azienda. Può quindi vendere o affittare i titoli insieme al terreno?

L’agricoltore in questione potrà vendere o affittare il terreno assieme ai titoli. Per quanto riguarda il trasferimento dei titoli deve inserire nel contratto di vendita o di affitto una clausola nella quale specifica che il trasferimento del terreno è comprensivo dei titoli. Per perfezionare il trasferimento dei titoli egli dovrà comunque fissare i titoli a suo nome; questa operazione deve essere effettuata direttamente dall’interessato nel caso di affitto, mentre nel caso di vendita è possibile effettuarla direttamente oppure delegare l’acquirente per la presentazione della domanda di fissazione dei titoli a nome del venditore.

Per quanto riguarda la clausola per il trasferimento dei titoli, questa deve essere redatta sotto forma di atto con sottoscrizione autenticata.

21.   Nel D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 si parla di disponibilità delle superfici all’11 novembre 2004. Se l’agricoltore diventa titolare di 10 titoli significa che doveva avere la disponibilità del terreno da tale data per rivendicarli tutti e che se disponeva di meno terreno (es. 6 ettari) la differenza andrà in riserva nazionale?

No. La data dell’11 novembre 2004 significa che gli ettari che saranno dichiarati nella domanda di premio unico del 15 maggio 2005 devono essere a disposizione dall’11 novembre 2004 e per un periodo minimo di 10 mesi a partire da tale data; mentre per la fissazione di tutti i titoli invece è necessaria solo la dichiarazione di disporre di almeno 0,3 ettari di superficie agricola; l’agricoltore ha tre anni di tempo compreso quello di fissazione per utilizzare tutti i titoli, a meno che non si tratti di titoli da riserva per la cui attivazione è necessario avere la disponibilità del terreno almeno per 10 mesi a partire dall’11 novembre dell’anno che precede la domanda.

22.   Partendo dal concetto che ad un numero di titoli deve corrispondere un uguale numero di ettari, può un’azienda utilizzare la superficie di altri terreni diversi da quelli che realmente sono stati utilizzati nel triennio di riferimento?

Si. Non c’è correlazione obbligatoria tra le superfici utilizzate nel triennio e quelle da dichiarare per l’utilizzo dei titoli; è importante che queste ultime siano ammissibili a tale utilizzo.

23.   Un nuovo produttore nato nel 2004 (senza titoli storici) può accedere ai premi supplementari,  ad esempio vacche nutrici, grano duro ecc.?

Non c’è alcun legame tra le colture e gli allevamenti effettuati nel passato e le colture e gli allevamenti che verranno effettuati nelle future campagne; di conseguenza qualsiasi produttore può accedere ai premi supplementari se rispetta le condizioni previste per accedere all’aiuto supplementare. Si precisa che gli aiuti supplementari sono totalmente accoppiati, cioè legati alla produzione e comporta precisi impegni da parte dell’agricoltore.