E.S.A

Ente di Sviluppo Agricolo Sicilia

Sezione Coordinata Assistenza Tecnica Ragusa

A

NOTIZIARIO TECNICO

APRILE 2001

A

PREMESSA

Agli agricoltori e tecnici: La finalità del notiziario è quella di divulgare notizie di carattere tecnico, economiche e legislative, non tralasciando analisi e commenti su problematiche di interesse agricolo e di attualità, nella speranza di creare con gli utenti un rapporto di reciproca collaborazione e scambi di esperienze.

Alcuni articoli sono corredati di foto interattive cliccateci sopra per vederle più grandi.

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Sommario:

Attività della Sezione

Confronto varietale grano duro: risultati analitici

Mucca pazza: direttive e aiuti al settore

Sistema di identificazione dei bovini: le nuove disposizioniforaggere rietale grano duro.

L’allevamento biologico dei bovini: le regole principali da seguire

Sementi biologiche: come comportarsi

Notizie in breve…….:

per ritornare al sommario clicca qui ATTIVITA’ DELLA SEZIONE

La Sezione Coordinata di assistenza tecnica, attualmente dotata di due tecnici, ha orientato la propria attività nel comparto della foraggicoltura, introducendo nel territorio ibleo nuove essenze da pascolo, da fieno e/o da fieno-silo.

Per valutare l’adattabilità, la produttività e la persistenza delle diverse essenze foraggere introdotte, annualmente vengono avviati diversi campi dimostrativi sia sul miglioramento dei pascoli che sulla coltivazione di essenze foraggere da fieno e/o fieno-silo.

Per il miglioramento dei pascoli nel corso dell’annata agraria 2000/01 sono stati avviati i seguenti campi dimostrativi:

Miglioramento dei pascoli con la coltivazione della medica polimorfa “Anglona” in consociazione con il trifoglio sotterraneo “Clare” e il loietto, realizzato presso l’azienda del Sig. Licitra Angelo in contrada Camemi, agro di Ragusa;

Miglioramento dei pascoli con la coltivazione di tre cultivars di trifoglio sotterraneo, messe a confronto, consociate con loietto e orzo, presso l’azienda del Sig. Tumino Giovanni in contrada Cilone, agro di Ragusa;

Miglioramento dei pascoli con la coltivazione di tre cultivars di trifoglio resupinato, messe a confronto, consociate con loietto e orzo, presso l’azienda del Sig. Gulino Vincenzo in contrada Cipponara, agro di Ragusa.

Per quanto riguarda le essenze foraggere da fieno e/o fieno-silo sono stati avviati, nel corso della corrente a.a., i seguenti campi dimostrativi:

Campo di confronto varietale di vecce Narbonensis con vecce sative, coltivate in semina pura e consociate con loietto, presso l’azienda del Sig. Accetta Angelo in contrada Galermi, agro di Ragusa.

Coltivazione della medica scutellata, consociata con loietto, per la produzione di fieno silo, presso l’azienda dei F.lli Tumino in contrada Castiglione, agro di Ragusa.

Per il comparto cerealicolo da granella nel corso della presente annata agraria è stato avviato un campo di confronto varietale di grano duro al fine di individuare le varietà che meglio si adattano alle nostre condizioni pedoclimatiche.

Altra iniziativa di rilievo, attualmente in fase di verifica, riguarda un progetto sul miglioramento qualitativo della carne bovina locale, realizzato in collaborazione con la S.O.A.T. di Ragusa e le due cooperative agricole L’Altopiano e la Ragusa Latte che già da alcuni anni macellano e commercializzano gli animali locali. Il progetto, seguendo l’intera filiera ed in particolare le fasi di finissaggio degli animali, di trasporto, di macellazione e di frollatura della carne, mira a migliorare le caratteristiche qualitative della carne.

Per la divulgazione dei risultati tecnici ed economici conseguiti con le diverse iniziative avviate dalla Sezione vengono organizzati riunioni, incontri e giornate di campagna con agricoltori e tecnici. Inoltre vengono distribuiti a tutti gli interessati note tecniche, notiziari ed appositi opuscoli, curati dai tecnici della Sezione.

Per la gestione dell’azienda e le innovazioni tecnologiche, i tecnici della Sezione forniscono, gratuitamente, a tutti gli interessati, informazioni tecniche, economiche e legislative sia nella sede dell’Ufficio che presso le aziende agricole.

per ritornare al sommario clicca qui CONFRONTO VARIETALE GRANO DURO: risultati analitici

Nel precedente Notiziario Tecnico Ottobre 2000 è stata illustrata la prova riguardo un campo di confronto varietale di grano duro, dell’estensione di ettari 2.00, effettuata presso l’azienda dei F.lli Dinatale, sita in contrada Gallina, agro di Ragusa, posta a circa 200 m s.l.m.

Sono state messe a confronto quattro varietà di grano e precisamente: Arcangelo, Ciccio, Simeto e Valbelice.

La semina è stata effettuata nei primi di dicembre dopo aver eseguito due arature con aratro a dischi e una concimazione di fondo, impiegando concime organico biologico alla dose di 6 q.li ad ettaro. In copertura è stato utilizzato nitrato ammonico, distribuito a spaglio, alla dose di 4 q.li/Ha.

I risultati produttivi sono stati discreti e precisamente:

CV. Valbelice q.li 36;

CV. Arcangelo q.li 34;

CV. Simeto q.li 28,4;

CV. Ciccio q.li 28.

Il laboratorio di analisi dell’Istituto di Agronomia dell’Università di Catania, Sezione Scienze Agronomiche, a cui sono stati inviati i campioni rappresentativi delle quattro varietà per effettuare le analisi ai fini della determinazione delle caratteristiche qualitative, ha inviato i dati riguardanti il peso ettolitrico, il peso in gr. per mille semi, la percentuale delle proteine integrali, la percentuale delle proteine sulla semola, la percentuale delle cariossidi striminzite e bianconate che qui appresso vengono riportate:

 

Peso ett. (Kg/hl)

Peso 1000 Semi (g)

Proteine int. (%)

Proteine semola (%)

Cariossidistriminz. (%)

Cariossidi bianc.(%)

Ciccio

79,9

44.78

13.68

11.00

0

2

Simeto

76,8

51.55

14.25

12.80

0

0

Arcangelo

78,15

37.97

13.68

11.80

0

0

Valbelice

80,35

41.44

13.68

11.00

0

0

 

Dall’esame dei dati su riportati si evidenzia che la CV. Simeto è la migliore tra le quattro varietà messe a confronto, tranne che per il peso ettolitrico dove troviamo al primo posto la CV. Valbelice.

Da quanto sopra si evince che per quanto riguarda le caratteristiche qualitative primeggia la CV. Simeto, mentre per quelle produttive la CV. Valbelice.

 

per ritornare al sommario clicca qui MUCCA PAZZA: direttive e aiuti al settore

L’ encefalopatia spongiforme bovina, detta comunemente “ mucca pazza”, è una malattia neurovegetativa che nel suo stadio finale dà sintomi caratterizzati da notevoli tremori, fino a portare alla morte dell’animale. L’agente infettante è una glicoproteina detta “prione” che provoca delle modificazioni spongiformi nella materia grigia del cervello e del midollo spinale; parallelamente l’agente contamina alcuni tessuti linfatici (timo, milza, placche linfatiche intestinali, ecc.). Tutte le ricerche sperimentali ed epidemiologiche indicano che non vi è alcun rischio per quanto riguarda il muscolo e la carne.

La malattia è potenzialmente trasmissibile all’uomo, anche se le probabilità di trasmissione sono estremamente basse. A questo proposito gli esperti ci dicono che il rischio di malattia o di morte nell’uomo per conseguenza della BSE riguarda un caso su un miliardo. Tuttavia le notizie allarmistiche e distorte fornite in quest’ultimo periodo dagli organi d’informazione, a cominciare dalla televisione, hanno creato nei consumatori un atteggiamento estremamente negativo nei confronti della carne bovina con il conseguente crollo dei consumi che praticamente ha paralizzato il settore mettendo in ginocchio gli allevatori italiani.

Per evitare il diffondersi della malattia e rendere sicuro il consumo della carne bovina, in applicazione ai regolamenti Comunitari, sono stati emanati dal Governo italiano una serie di provvedimenti che riguardano:

Il divieto di utilizzare mangimi contenenti farine animali anche per i suini ed il pollame ad iniziare dal 1° gennaio 2001 (per i ruminanti i suddetti mangimi erano stati vietati in Italia fin dal 1994).

Eliminazione nei bovini macellati di tutte le età delle parti considerate a rischio quali il cervello, il midollo spinale, gli occhi, le tonsille e gli intestini dal duodeno al retto e l’eliminazione per i bovini di età superiore ai 12 mesi della colonna vertebrale incluso i gangli dorsali (Il provvedimento riguardante l’eliminazione della colonna vertebrale dovrebbe essere applicato ad iniziare dal 31 marzo 2001).

Effettuazione del test rapido per l’individuazione della BSE in tutti gli animali macellati di età superiore ai trenta mesi la cui carne è destinata al consumo umano.

Portare a termine nel più breve termine possibile un’efficiente Anagrafe del Bestiame.

Distruzione delle farine animali a rischio ed ad alto rischio, al fine di eliminare completamente la possibilità di un loro utilizzo per l’alimentazione zootecnica.

Abbattimento degli animali ammalati compresa l’intera mandria in cui è stata accertata la malattia.

per ritornare al sommario clicca qui Aiuti per gli allevatori

Per fronteggiare la crisi determinata dall’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina è stata emanata dal Governo italiano la legge di riconversione n. 49 del 19 marzo 2001 che stanzia degli aiuti destinati a finanziare:

A) l’abbattimento previsto dalla Ue per gli animali oltre i 30 mesi non sottoposti a test rapidi. Per l’abbattimento L’AGEA eroga un aiuto il cui importo tiene conto del peso del bovino e della classificazione della carcassa e che comunque non può superare le lire 813.233 per le vacche ed i tori e le lire 1.551.781 per le giovenche e le manze.

Per potere destinare gli animali alla macellazione e accedere all’aiuto è necessario che gli animali abbiano soggiornato per almeno sei mesi nello stesso Stato membro; essere conformi alla normativa sanitaria nazionale; essere scortati da un documento di identificazione individuale (passaporto); essere scortati dalla copia di domanda di conferimento al macellodebitamente compilata. Gli animali devono essere abbattuti in strutture di macellazione abilitate.

B) Aiuti destinati ad indennizzare gli allevatori per i costi extra sostenuti per i capi invenduti rimasti nella stalla. A tal fine viene erogato un indennizzo da corrispondere previa attestazione di macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di età compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di età compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di età compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di età compresa fra i 24 ed i 30 mesi.

C) Una indennità di riavviamento delle aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l’abbattimento dei capi bovini a seguito della rilevazione positiva dell’encefalopatia spongiforme bovina. L’indennità è fissata in £. 1.000.000 per ogni capo riacquistato sino ad un massimo di £. 500 milioni per azienda.

D) Un indennizzo, pari a £. 240.000 a capo, corrisposto per bovini morti in azienda da avviare agli impianti di prettrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e di trasporto.

E) Sospensione dei termini nel pagamento dei contributi previdenziali ed ai versamenti tributari, per sei mesi a partire dal 15 febbraio 2001, e successiva rateizzazione.

 per ritornare al sommario clicca qui SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI: le nuove disposizioni

 Le nuove norme per l’identificazione e la registrazione dei bovini sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica emanato il 19 ottobre 2000 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana del 6 febbraio 2001. Di seguito vengono indicate le principali norme che devono essere eseguite:

Marchi auricolari

Tutti gli animali della specie bovina nati dopo il 1° gennaio 1998, devono essere identificati con un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio. I marchi auricolari non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.

Il fornitore dei marchi auricolari consegna all’allevatore per ciascun codice auricolare una cedola identificativa del bovino insingola copia. I marchi vengono acquistati presso fornitori riconosciuti dal ministero della Sanità a seguito di specifica richiesta. L’allevatore può acquistare un numero massimo di marche auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale ed essi non possono essere utilizzati in allevamenti diversi.

I marchi devono essere apposti a ciascun orecchio dell’animale entro venti giorni dalla nascita ed in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato.

Passaporto

Il documento di identificazione individuale è detto comunemente ”passaporto”. Esso è rilasciato dal servizio veterinario della AUSL competente per territorio, per gli animali identificati con il marchio ed accompagna gli animali in ogni spostamento.

Il decreto prevede una deroga nel rilascio del passaporto per i vitelli di età inferiore a 4 settimane che devono comunque essere identificati con il marchio auricolare e scortati dalla cedola di identificazione in non più di due spostamenti da un’azienda ad un’altra. L’ingresso e l’uscita da un’azienda di un vitello con tale procedura dovranno essere registrati nel registro aziendale.

Entro le 4 settimane di età dell’animale, l’ultimo detentore che abbia in carica il vitello consegna la relativa cedola identificativa al servizio veterinario competente al fine di ottenere il passaporto ufficiale. Sul passaporto sono trascritti i passaggi di proprietà dell’animale riportati nel retro della cedola identificativa.

Registrazione

La registrazione dei bovini deve in ogni caso essere preceduta dalla registrazione, presso il servizio veterinario territorialmente competente, dell’azienda e dell’allevamento.

Ciascuna azienda deve provvedere alla tenuta di un registro anche in forma informatica. Nel caso in cui in una stessa azienda siano presenti più allevamenti, il registro aziendale è rilasciato al singolo proprietario detentore di animali o gruppi di animali.

L’allevatore è obbligato a tenere aggiornato il registro con le relative scritture che riguardano per ciascuno animale detenuto:

Il codice di identificazione, la data di nascita, il sesso e la razza;

La data di decesso per gli animali morti in azienda;

Per gli animali che lasciano l’azienda: il nome e l’indirizzo del detentore o il codice di identificazione dell’azienda, ai quali viene trasferito l’animale, nonché la data di partenza.

Per gli animali che arrivano in azienda: il nome e l’indirizzo del detentore o il codice di identificazione, dai quali l’animale proviene, nonché la data di arrivo.

per ritornare al sommario clicca qui Obblighi del detentore degli animali.

Il detentore completa, all’arrivo di ciascun animale il passaporto inserendo la data d’introduzione nell’azienda, il proprio codice aziendale e la propria firma.

Il detentore qualora per bovini maschi chiede i premi comunitari deve indicare sulla specifica sezione del passaporto la data e il numero di domanda di richiesta del premio.

Il detentore, in caso di decesso di un animale, rinvia il passaporto, al servizio veterinario della AUSL, entro sette giorni dalla data di decesso.

Anche in caso di perdita del passaporto di uno o più animali il detentore deve darne comunicazione entro sette giorni al servizio veterinario competente, indicando gli estremi di identificazione degli animali per i quali il passaporto è stato smarrito.

Tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo devono essere comunicati dal detentore, entro sette giorni, al servizio veterinario competente per territorio.

Il detentore degli animali per l’adempimento di tutte le incombenze e gli obblighi può avvalersi dell’assistenza di associazioni od organizzazioni professionali a tal fine delegate.

per ritornare al sommario clicca qui L’ALLEVAMENTO BIOLOGICO DEI BOVINI: le regole principali da seguire

La zootecnia biologica si basa essenzialmente su metodi di allevamento che siano rispettosi dell’ambiente e del benessere animale, legando l’allevamento alla disponibilità di terra con l’utilizzo del pascolo, in cui si vieta tassativamente la stabulazione fissa. Tutte le norme e le regole che devono essere applicate nell’agricoltura biologica sono certificate da un organismo di controllo a ciò riconosciuto.

Le principali norme da seguire, in applicazione al regolamento UE 1804/99, per l’allevamento bovino sono:

Principi generali

L’allevamento deve essere praticato in un’azienda convertita in biologico. Il periodo di conversione minimo richiesto per gli animali e prodotti animali è di sei mesi. I bovini per essere venduti o macellati come biologici devono essere stati allevati nell’unità biologica per un periodo minimo di sei mesi.

Il carico di bestiame non può superare i due UBA (Unita Bovina Adulta) per ettaro di superficie ammissibile. Per il calcolo degli UBA si deve seguire la seguente tabella di conversione:

Nella scelta delle razze da allevare si devono preferire quelle di origine autoctona.

Alimentazione

4. Gli animali devono poter disporre di un’area al pascolo. Sono esclusi gli allevamenti che non hanno un collegamento funzionale con terreni, in quanto l’azienda deve essere in grado di produrre almeno il 35% della sostanza secca necessaria ai fabbisogni animali.

 

5. Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici prodotti in azienda o acquistati presso aziende che producano in biologico. In deroga a quanto sopra è autorizzato, per un periodo transitorio che scade il 24 agosto 2002, l’impiego di alimenti convenzionali, che non può superare il 10% del fabbisogno alimentare complessivo dell’animale. Soltanto in alcuni periodi di vita dell’animale l’utilizzo di alimenti convenzionali può salire al 25% della razione giornaliera. In ogni caso per gli alimenti di origine non biologica è obbligatorio produrre all’organismo di controllo l’analisi che attesti che il prodotto o la miscela siano esenti da organismi geneticamente modificati (ogm).

6. In caso di perdita eccezionale della produzione foraggera per avversità climatiche, le competenti autorità regionali, previo accertamento delle condizioni predette, possono autorizzare l’utilizzo di alimenti convenzionali superiori a quelli previsti nel punto 5.

7. Almeno il 60% della razione deve essere costituita da foraggi freschi, essiccati od insilati, quest’ultimi non debbano mai rappresentare l’unica fonte foraggera.

8. L’alimentazione di base dei giovani bovini è il latte naturale, di preferenza quello materno.

9. E’ assolutamente vietato l’impiego nell’alimentazione di qualsiasi sostanza stimolante della crescita degli animali.

Profilassi e cure veterinarie

10. Nella zootecnia biologica ci si deve orientare verso la scelta di quelle razze adatte all’ambiente con l’adozione di pratiche di allevamento che stimolano la resistenza alle malattie ed evitano le infezioni, cercando di stimolare le difese immunitarie degli animali con il quotidiano esercizio fisico abbinato all’utilizzo di foraggi di alta qualità; da evitare il sovraffollamento degli animali.

11. Se, nonostante le misure preventive, un animale dovesse ammalarsi o ferirsi, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario, isolato in appositi locali.

12. Nei limiti del possibile per la cura degli animali ammalati si devono utilizzare sostanze fitorerapiche (estratti vegetali, essenze,ecc.) od omeopatiche (sostanze vegetali, animali o minerali).

Gestione zootecnica

13. In linea di principio, la riproduzione degli animali allevati biologicamente deve basarsi su sistemi naturali. E’ consentita l’inseminazione artificiale, mentre sono vietate altre forme di riproduzione artificiale(trapianto embrioni, ecc.).

14. Nei bovini è consentita la cauterizzazione dell’abbozzo corneale solo se è effettuata, da personale specializzato, entro le tre settimane di vita dell’animale.

15. E’ vietata la stabulazione fissa; viene ammessa, previa autorizzazione dell’organismo di controllo, soltanto in questi casi:

Su un singolo animale, per un periodo limitato di tempo per motivi di sicurezza o benessere dell’animale;

In edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, a condizione che il responsabile dell’azienda, prima dell’avvio sottoscriva un piano di adeguamento delle strutture aziendali della durata massima di due anni ed inogni caso, durante il periodo di deroga deve essere assicurato il pascolo degli animali e che questi non vengano tenuti a catena.

In piccole aziende (fino ad un massimo di 10 UBA), assicurando anche in questo caso il pascolo ed una stabulazione fissa senza uso di catene.

Trasporto e macellazione

16. Il trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno possibile gli animali, anche per i trasporti inferiori ai 50 Km.

17. Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo stress. La macellazione deve essere effettuata nell’impianto autorizzato più vicino possibile al luogo di allevamento.

Deiezioni zootecniche

18. Nel rispetto del limite massimo annuo di 170 Kg. di azoto per ettaro, il carico di bestiame consentito non può superare, per la Sicilia, i due UBA per ettaro.

19. Lo spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente presso l’azienda medesima ma può avvenire anche presso altre aziende che praticano il metodo biologico o convenzionale.

20. Gli impianti destinati allo stoccaggio delle deiezioni zootecniche devono essere di capacità tale da impedire l’inquinamento delle acque per scarico diretto o ruscellamento.

Aree di pascolo e edifici zootecnici

21. Tutti i bovini devono potere accedere al pascolo o ai paddock (spiazzi liberi) ogni qualvolta lo consentono le loro condizioni fisiologiche, le condizioni climatiche e lo stato del terreno. Nel caso in cui i boviniallevati in stabulazione libera abbiano accesso ai pascoli durante il periodo del pascolo, non è obbligatorio prevedere un paddock. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di vivere all’aperto.

22. I locali di stabulazione devono garantire libertà di movimento degli animali con accesso agevolato alle mangiatoie e agli abbeveratoi. I locali devono essere ben isolati dal punto di vista termico e consentire un’abbondante ventilazione ed illuminazione naturale.

23. Soltanto la fase finale d’ingrasso per la produzione di carne può avvenire in stalla, purchè il periodo in stalla non superi un quinto della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.

24. I locali di stabulazione devono avere i pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato.

25. I locali di stabulazione devono avere a disposizione un’area di riposo confortevole, pulita, asciutta e non fessurata con adatta lettiera di paglia o altro materiale naturale.

26. Per le vacche da latte la superficie di stabulazione minima è pari a 6 mq. per capo (superficie di stabulazione coperta) e a 4,5 mq. per capo per i paddock. Possono essere concesse deroghe fino al 31 dicembre 2010 alle aziende aventi edifici costruiti anteriormente al 24 agosto 1999.

27. La stabulazione del toro riproduttore, generalmente in box singolo con lettiera di paglia, deve prevedere l’accesso ad un’area di esercizio scoperta. Le superfici di stabulazione sono mq. 10 per la superficie coperta e mq. 30 per quella scoperta.

28. Per quanto riguarda l’allevamento dei vitelli le principali disposizioni riguardanti la loro stabulazione sono:

L’utilizzo di box individuali, soltanto per vitelli di età non superiore alle 8 settimane, con pareti divisorie forate che consentano il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

Una superficie minima per capo nei box multipli pari a 1,5 mq per vitello inferiore a 100 Kg; mq 2,5 per vitelli con peso inferiore ai 200 Kg; 5 mq per vitelli oltre i 350 Kg con un minimo di un mq per 100 Kg di peso vivo;

I locali di stabulazione devono consentire libertà di movimento con la zona di riposo confortevole, pulita e adeguatamente asciutta.

animale al pascolo

Animale al pascolo

per ritornare al sommario clicca qui SEMENTI BIOLOGICHE: come comportarsi

Sulla spinta del notevole successo dell’agricoltura biologica, è cresciuta in maniera esponenziale la domanda di sementi biologiche, il cui impiego è obbligatorio per accedere agli aiuti comunitari.

l’ENSE (Ente nazionale per le sementi elette) ha avuto affidato dal Ministero per le politiche agricole l’incarico di gestire la “banca dati” relativa alle sementi e ai materiali vivaistici da riproduzione ottenuti con metodi biologici.

Allo stato attuale, se sul mercato non si trovano le sementi biologiche è possibile utilizzare il seme convenzionale usufruendo delle deroghe previste fino al 31 dicembre 2003.

Per usufruire del regime di deroga è necessario inviare la richiesta di deroga all’ENSE, per posta, per fax o per e-mail, almeno 60 giorni prima della semina o impianto per le sementi con obbligo di certificazione ed almeno 20 giorni prima per le sementi ortive. L’ENSE deve dare risposta non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga per le sementi con l’obbligo della certificazione e per il materiale vivaistico e non oltre 10 giorni per le sementi ortive. In assenza di risposta dell’ENSEnei termini previsti, di cui sopra, la deroga si può considerare concessa.

Bisognerà vedere quali provvedimenti prendere se, terminato il regime delle deroghe, le industrie sementiere non saranno in grado di fornire i quantitativi di sementi necessari alle esigenze delle colture biologiche.

Altro aspetto da valutare nelle coltivazioni biologiche, terminata la proroga, riguarda l’utilizzo di sementi di varietà ed ecotipi locali, non facenti parte dei normali circuiti commerciali; a questo proposito è opportuno ricordare che il ricorso al seme aziendale non è vietato, ma lo diviene se è oggetto di scambio tra gli agricoltori o si commercializza.

In agricoltura biologica è espressamente vietato il ricorso a materiale di moltiplicazione e/o riproduzione ottenuto attraverso l’impiego di organismi geneticamente modificati.

Una considerazione che alcuni tecnici e ricercatori ritengono tecnicamente non fondata riguarda il divieto di impiegare il seme convenionale in agricoltura biologica, in quanto nessuna conseguenza ne deriverebbe dall’uso sulle caratteristiche del prodotto finale, sotto il profilo nutrizionale e dei residui.

per ritornare al sommario clicca qui NOTIZIE IN BREVE………….

Olio di oliva: etichettatura per le vendite dirette

olivo

olivo

Con la circolare del ministro dell’industria n. 166 del 12 marzo 2001 è stata definita la questione delle vendite dirette dell’olio di oliva. Con detta circolare frantoi ed aziende agricole potranno continuare a vendere olio di oliva direttamente ai consumatori anche in contenitori non ermeticamente chiusi, a patto che sul contenitore vi sia apposta un’etichetta (anche adesiva) che consenta di risalire al produttore.

Le nuove imposte per successione e donazione

                 

Con la legge del 21 novembre 2000 n. 342, collegata alla finanziaria 2000, è stata modificata la normativa dell’imposta di successione e donazione.

Per quanto riguarda le imposte di successione queste diventeranno operative con effetto retroattivo al 1 giugno 2000 mentre l’imposta sulle donazioni seguirà il nuovo corso a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Le aliquote dell’imposta di successione variano in relazione al grado di parentela secondo il seguente schema:

Coniuge e parenti in linea retta: 4%;

Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado: 6%;

Altri soggetti: 8%;

Non vengono più considerati nell’attivo ereditario i beni e i diritti, che erano stati venduti dal defunto, a titolo oneroso, negli ultimi sei mesi prima dell’apertura della successione.

Inoltre l’imposta di successione può essere versata volontariamente in vita ed in questo caso è riconosciuta una diminuzione dell’1% dell’aliquota ordinaria.

La base imponibile non è più costituita dal valore complessivo dell’asse ereditario ma dal valore di ciascuna quota di eredità che supera la franchigia di 350 milioni di lire. Pertanto la franchigia non va più riferita all’asse ereditario complessivo, ma a ciascun erede. La franchigia è elevabile a 1 miliardo di lire se il beneficiario è un minorenne discendente in linea retta o un soggetto portatore di handicap grave. L’imposta viene calcolata applicando le aliquote alla singola quota solo sul valore di questa che eccede la franchigia.

Per quanto riguarda le donazioni, ferma restando la franchigia di lire 350 milioni per ciascuna quota (elevabile a 1 miliardo per i casi sopra citati), l’imposta che viene applicata è la seguente:

Coniuge e parenti in linea retta: 3%;

Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado: 5%;

Altri soggetti: 7%;

Infine per il trasferimento a titolo gratuito dell’azienda agricola a giovani agricoltori (età inferiore a 40 anni) si ha l’esenzione dell’imposta di successione o donazione relativamente all’intero complesso aziendale e non soltanto ai beni immobili.

Grano duro: scadenza domande

                     campo di grano

                     Campo di grano

Le domande di contributo per il grano duro produzione 2001 devono essere presentate entro il giorno 29 aprile 2001.

La domanda potrà essere presentata, negli appositi moduli, tramite le organizzazioni di categoria o all’AGEA di Roma.

per mandare un e.mail clicca qui

esaragusa@yahoo.it

 

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