4.
Gli animali devono poter disporre di un’area al pascolo. Sono
esclusi gli allevamenti che non hanno un collegamento funzionale con
terreni, in quanto l’azienda deve essere in grado di produrre almeno
il 35% della sostanza secca necessaria ai fabbisogni animali.
5.
Gli animali devono essere alimentati con alimenti biologici prodotti
in azienda o acquistati presso aziende che producano in biologico. In
deroga a quanto sopra è autorizzato, per un periodo transitorio che
scade il 24 agosto 2002, l’impiego di alimenti convenzionali, che
non può superare il 10% del fabbisogno alimentare complessivo dell’animale.
Soltanto in alcuni periodi di vita dell’animale l’utilizzo di
alimenti convenzionali può salire al 25% della razione giornaliera.
In ogni caso per gli alimenti di origine non biologica è obbligatorio
produrre all’organismo di controllo l’analisi che attesti che il
prodotto o la miscela siano esenti da organismi geneticamente
modificati (ogm).
6. In
caso di perdita eccezionale della produzione foraggera per avversità
climatiche, le competenti autorità regionali, previo accertamento
delle condizioni predette, possono autorizzare l’utilizzo di
alimenti convenzionali superiori a quelli previsti nel punto 5.
7.
Almeno il 60% della razione deve essere costituita da foraggi freschi,
essiccati od insilati, quest’ultimi non debbano mai rappresentare l’unica
fonte foraggera.
8. L’alimentazione
di base dei giovani bovini è il latte naturale, di preferenza quello
materno.
9. E’
assolutamente vietato l’impiego nell’alimentazione di qualsiasi
sostanza stimolante della crescita degli animali.
Profilassi
e cure veterinarie

10.
Nella zootecnia biologica ci si deve orientare verso la scelta di
quelle razze adatte all’ambiente con l’adozione di pratiche di
allevamento che stimolano la resistenza alle malattie ed evitano le
infezioni, cercando di stimolare le difese immunitarie degli animali
con il quotidiano esercizio fisico abbinato all’utilizzo di foraggi
di alta qualità; da evitare il sovraffollamento degli animali.
11. Se,
nonostante le misure preventive, un animale dovesse ammalarsi o
ferirsi, esso deve essere curato immediatamente e, se necessario,
isolato in appositi locali.
12. Nei
limiti del possibile per la cura degli animali ammalati si devono
utilizzare sostanze fitorerapiche (estratti vegetali, essenze,ecc.) od
omeopatiche (sostanze vegetali, animali o minerali).
Gestione
zootecnica
13. In
linea di principio, la riproduzione degli animali allevati
biologicamente deve basarsi su sistemi naturali. E’ consentita l’inseminazione
artificiale, mentre sono vietate altre forme di riproduzione
artificiale(trapianto embrioni, ecc.).
14. Nei
bovini è consentita la cauterizzazione dell’abbozzo corneale solo
se è effettuata, da personale specializzato, entro le tre settimane
di vita dell’animale.
15. E’
vietata la stabulazione fissa; viene ammessa, previa autorizzazione
dell’organismo di controllo, soltanto in questi casi:
Su un
singolo animale, per un periodo limitato di tempo per motivi di
sicurezza o benessere dell’animale;
In
edifici esistenti prima del 24 agosto 2000, a condizione che il
responsabile dell’azienda, prima dell’avvio sottoscriva un piano
di adeguamento delle strutture aziendali della durata massima di due
anni ed inogni caso, durante il periodo di deroga deve essere
assicurato il pascolo degli animali e che questi non vengano tenuti a
catena.
In
piccole aziende (fino ad un massimo di 10 UBA), assicurando anche in
questo caso il pascolo ed una stabulazione fissa senza uso di catene.
Trasporto
e macellazione
16. Il
trasporto degli animali deve effettuarsi in modo da affaticare il meno
possibile gli animali, anche per i trasporti inferiori ai 50 Km.
17.
Nella fase che porta alla macellazione e al momento della macellazione
gli animali devono essere trattati in modo da ridurre al minimo lo
stress. La macellazione deve essere effettuata nell’impianto
autorizzato più vicino possibile al luogo di allevamento.
Deiezioni
zootecniche
18. Nel
rispetto del limite massimo annuo di 170 Kg. di azoto per ettaro, il
carico di bestiame consentito non può superare, per la Sicilia, i due
UBA per ettaro.
19. Lo
spandimento delle deiezioni deve avvenire preferibilmente presso l’azienda
medesima ma può avvenire anche presso altre aziende che praticano il
metodo biologico o convenzionale.
20. Gli
impianti destinati allo stoccaggio delle deiezioni zootecniche devono
essere di capacità tale da impedire l’inquinamento delle acque per
scarico diretto o ruscellamento.

Aree
di pascolo e edifici
zootecnici

21.
Tutti i bovini devono potere accedere al pascolo o ai paddock (spiazzi
liberi) ogni qualvolta lo consentono le loro condizioni fisiologiche,
le condizioni climatiche e lo stato del terreno. Nel caso in cui i
boviniallevati in stabulazione libera abbiano accesso ai pascoli
durante il periodo del pascolo, non è obbligatorio prevedere un
paddock. Non è obbligatorio prevedere locali di stabulazione nelle
regioni aventi condizioni climatiche che consentono agli animali di
vivere all’aperto.
22. I
locali di stabulazione devono garantire libertà di movimento degli
animali con accesso agevolato alle mangiatoie e agli abbeveratoi. I
locali devono essere ben isolati dal punto di vista termico e
consentire un’abbondante ventilazione ed illuminazione naturale.
23.
Soltanto la fase finale d’ingrasso per la produzione di carne può
avvenire in stalla, purchè il periodo in stalla non superi un quinto
della loro vita e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
24. I
locali di stabulazione devono avere i pavimenti lisci ma non
sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie totale del pavimento
deve essere solida, il che significa né grigliato, né graticciato.
25. I
locali di stabulazione devono avere a disposizione un’area di riposo
confortevole, pulita, asciutta e non fessurata con adatta lettiera di
paglia o altro materiale naturale.
26. Per
le vacche da latte la superficie di stabulazione minima è pari a 6
mq. per capo (superficie di stabulazione coperta) e a 4,5 mq. per capo
per i paddock. Possono essere concesse deroghe fino al 31 dicembre
2010 alle aziende aventi edifici costruiti anteriormente al 24 agosto
1999.
27. La
stabulazione del toro riproduttore, generalmente in box singolo con
lettiera di paglia, deve prevedere l’accesso ad un’area di
esercizio scoperta. Le superfici di stabulazione sono mq. 10 per la
superficie coperta e mq. 30 per quella scoperta.
28. Per
quanto riguarda l’allevamento dei vitelli le principali disposizioni
riguardanti la loro stabulazione sono:
L’utilizzo
di box individuali, soltanto per vitelli di età non superiore alle 8
settimane, con pareti divisorie forate che consentano il contatto
diretto, visivo e tattile tra i vitelli;
Una
superficie minima per capo nei box multipli pari a 1,5 mq per vitello
inferiore a 100 Kg; mq 2,5 per vitelli con peso inferiore ai 200 Kg; 5
mq per vitelli oltre i 350 Kg con un minimo di un mq per 100 Kg di
peso vivo;
I
locali di stabulazione devono consentire libertà di movimento con la
zona di riposo confortevole, pulita e adeguatamente asciutta.

Animale
al pascolo
SEMENTI
BIOLOGICHE: come comportarsi

Sulla
spinta del notevole successo dell’agricoltura biologica, è
cresciuta in maniera esponenziale la domanda di sementi biologiche, il
cui impiego è obbligatorio per accedere agli aiuti comunitari.
l’ENSE
(Ente nazionale per le sementi elette) ha avuto affidato dal Ministero
per le politiche agricole l’incarico di gestire la “banca dati”
relativa alle sementi e ai materiali vivaistici da riproduzione
ottenuti con metodi biologici.
Allo
stato attuale, se sul mercato non si trovano le sementi biologiche è
possibile utilizzare il seme convenzionale usufruendo delle deroghe
previste fino al 31 dicembre 2003.
Per
usufruire del regime di deroga è necessario inviare la richiesta di
deroga all’ENSE, per posta, per fax o per e-mail, almeno 60 giorni
prima della semina o impianto per le sementi con obbligo di
certificazione ed almeno 20 giorni prima per le sementi ortive. L’ENSE
deve dare risposta non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta
di deroga per le sementi con l’obbligo della certificazione e per il
materiale vivaistico e non oltre 10 giorni per le sementi ortive. In
assenza di risposta dell’ENSEnei termini previsti, di cui sopra, la
deroga si può considerare concessa.
Bisognerà
vedere quali provvedimenti prendere se, terminato il regime delle
deroghe, le industrie sementiere non saranno in grado di fornire i
quantitativi di sementi necessari alle esigenze delle colture
biologiche.
Altro
aspetto da valutare nelle coltivazioni biologiche, terminata la
proroga, riguarda l’utilizzo di sementi di varietà ed ecotipi
locali, non facenti parte dei normali circuiti commerciali; a questo
proposito è opportuno ricordare che il ricorso al seme aziendale non
è vietato, ma lo diviene se è oggetto di scambio tra gli agricoltori
o si commercializza.
In
agricoltura biologica è espressamente vietato il ricorso a materiale
di moltiplicazione e/o riproduzione ottenuto attraverso l’impiego di
organismi geneticamente modificati.
Una
considerazione che alcuni tecnici e ricercatori ritengono tecnicamente
non fondata riguarda il divieto di impiegare il seme convenionale in
agricoltura biologica, in quanto nessuna conseguenza ne deriverebbe
dall’uso sulle caratteristiche del prodotto finale, sotto il profilo
nutrizionale e dei residui.
NOTIZIE
IN BREVE………….
Olio
di oliva: etichettatura per le vendite dirette

olivo
Con
la circolare del ministro dell’industria n. 166 del 12 marzo 2001 è
stata definita la questione delle vendite dirette dell’olio di
oliva. Con detta circolare frantoi ed aziende agricole potranno
continuare a vendere olio di oliva direttamente ai consumatori anche
in contenitori non ermeticamente chiusi, a patto che sul contenitore
vi sia apposta un’etichetta (anche adesiva) che consenta di risalire
al produttore.
Le
nuove imposte per successione e donazione

Con
la legge del 21 novembre 2000 n. 342, collegata alla finanziaria 2000,
è stata modificata la normativa dell’imposta di successione e
donazione.
Per
quanto riguarda le imposte di successione queste diventeranno
operative con effetto retroattivo al 1 giugno 2000 mentre l’imposta
sulle donazioni seguirà il nuovo corso a decorrere dal 1 gennaio
2001.
Le
aliquote dell’imposta di successione variano in relazione al grado
di parentela secondo il seguente schema:
Coniuge
e parenti in linea retta: 4%;
Altri
parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea
collaterale fino al 3° grado: 6%;
Altri
soggetti: 8%;
Non
vengono più considerati nell’attivo ereditario i beni e i diritti,
che erano stati venduti dal defunto, a titolo oneroso, negli ultimi
sei mesi prima dell’apertura della successione.
Inoltre
l’imposta di successione può essere versata volontariamente in vita
ed in questo caso è riconosciuta una diminuzione dell’1% dell’aliquota
ordinaria.
La base
imponibile non è più costituita dal valore complessivo dell’asse
ereditario ma dal valore di ciascuna quota di eredità che supera la
franchigia di 350 milioni di lire. Pertanto la franchigia non va più
riferita all’asse ereditario complessivo, ma a ciascun erede. La
franchigia è elevabile a 1 miliardo di lire se il beneficiario è un
minorenne discendente in linea retta o un soggetto portatore di
handicap grave. L’imposta viene calcolata applicando le aliquote
alla singola quota solo sul valore di questa che eccede la franchigia.
Per
quanto riguarda le donazioni, ferma restando la franchigia di lire 350
milioni per ciascuna quota (elevabile a 1 miliardo per i casi sopra
citati), l’imposta che viene applicata è la seguente:
Coniuge e parenti
in linea retta: 3%;
Altri
parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea
collaterale fino al 3° grado: 5%;
Altri
soggetti: 7%;
Infine
per il trasferimento a titolo gratuito dell’azienda agricola a
giovani agricoltori (età inferiore a 40 anni) si ha l’esenzione
dell’imposta di successione o donazione relativamente all’intero
complesso aziendale e non soltanto ai beni immobili.
Grano
duro: scadenza domande

Campo di grano
Le
domande di contributo per il grano duro produzione 2001 devono essere
presentate entro il giorno 29 aprile 2001.
La
domanda potrà essere presentata, negli appositi moduli, tramite le
organizzazioni di categoria o all’AGEA di Roma.