RIFORMA PAC: APPLICAZIONE DELLA CONDIZIONALITA'
Premessa
Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria, è stato introdotto in Italia, a partire dal 1 gennaio 2005, il cosiddetto pagamento unico aziendale, slegato dalla produzione, che in linea di massima corrisponde alla media degli aiuti percepiti dagli agricoltori negli anni di riferimento (2000-2001 e 2002). Tuttavia gli agricoltori per non subire decurtazioni sui diritti agli aiuti assegnati devono assicurare una serie di impegni riguardanti la corretta gestione agronomica dei terreni, della salvaguardia dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali. Pertanto la condizionalità costituisce una serie di atti e norme che devono essere applicate obbligatoriamente per usufruire, senza subire riduzioni, dei finanziamenti messi a disposizione.
Impegni degli agricoltori
Con il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2004, sono state emanate le disposizioni per l’attuazione della condizionalità in Italia. Con questo decreto gli agricoltori devono rispettare una serie di norme per ottenere il pagamento integrale del sostegno. La condizionalità si applica a partire dalla domanda di pagamento presentata nell’anno civile 2005. Come previsto nel sopradetto decreto ministeriale le Regioni e le Province Autonome possono, con propri provvedimenti, dettagliare l’elenco degli impegni di condizionalità in modo da adattarli alle caratteristiche del proprio territorio. A tale scopo la Regione Sicilia con Decreto del 25 febbraio 2005 ha emanato le norme sulla condizionalità da applicare nel territorio della Regione Siciliana.
Gli impegni che gli agricoltori siciliani devono obbligatoriamente rispettare sono i seguenti:
1) Conservazione degli uccelli selvatici, degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.
Riguarda le aziende agricole i cui terreni ricadono nelle aree sensibili per la tutela degli habitat, della fauna e della flora di interesse comunitario (Rete Natura 2000). Lo scopo della norma è quello di contribuire alla salvaguardia della biodiversità attraverso misure idonee a garantire la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica. In assenza di prescrizioni particolari, gli agricoltori devono rispettare le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali ed in particolare le norme relative alla gestione delle superfici ritirate dalla produzione e al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
N.B. Attualmente la rete Natura 2000 è costituita dalle zone di Protezione Speciale (ZPS), dall'insieme dei Siti di Importanza Comunitaria propositi (pSIC) alla Commissione Europea dagli Stati membri e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
2) Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Riguarda le aziende agricole che utilizzano sostanze pericolose (fitofarmaci, lubrificanti, carburanti,ecc.) per l’inquinamento delle acque sotterranee. Lo scopo della norma è quello di prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee dovuto a determinate sostanze pericolose e di ridurre o eliminare le conseguenze dell’inquinamento in atto.
Gli agricoltori sono tenuti a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, oli esausti, carburanti, ecc.) ed in particolare devono:
Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose;
Acquisire l’autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose nei casi previsti dal decreto legislativo 152/99.
3) Protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione.
Riguarda le aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento di fanghi di depurazione. L’obiettivo principale è quello di disciplinare l’utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone al contempo il corretto utilizzo. I fanghi derivano da processi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali.
I fanghi per potere essere utilizzati in agricoltura devono:
Essere opportunamente trattati, cioè sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre i rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni;
Possedere effetto concimante, ammendante e/o correttivo.
Non devono possedere sostanze tossiche e nocive in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale.
Per una corretta utilizzazione agronomica, i fanghi devono essere interrati subito dopo lo spandimento. L’applicazione dei fanghi deve essere evitata nei terreni in pendio, dove è maggiore il rischio di erosione e ruscellamento, nei terreni saturi di acqua e in quelli innevati o gelati.
Nel caso di utilizzo dei fanghi in agricoltura si devono osservare una serie di prescrizioni e di relative autorizzazioni, da parte degli Enti competenti.
4) Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonte agricola.
Riguarda le aziende agricole situate nelle aree vulnerabili da nitrati.
Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola indicate nella nuova carta regionale devono, al fine della tutela delle risorse idriche dall’inquinamento provocato dai composti azotati, essere adottate alcune precauzioni relative al periodo di distribuzione dei fertilizzanti sia organici che minerali ed in ogni caso limitando l’apporto di concimi azotati che non deve superare i limiti imposti per ciascuna coltura praticata, come si evince dalla tabella n. 3.
Nelle aziende zootecniche ricadenti nelle aree vulnerabili da nitrati si deve adottare un allevamento sostanzialmente di tipo estensivo in cui l’apporto di effluenti di allevamento applicabile nelle superfici agricole non deve superare in ogni appezzamento un apporto di 170 Kg di azoto totale ad ettaro e per anno; tale limite è comprensivo dell’apporto di eventuali altri fertilizzanti.
L’irrigazione quando è prevista deve essere effettuata con sistemi irrigui che limitano il consumo d’acqua ed in ogni caso il volume di adacquamento, in relazione alla profondità del terreno e alle caratteristiche strutturali dei suoli, non deve superare determinati livelli come si evince dalla tabella n. 4.
Le aziende agricole ricadenti, anche parzialmente, nelle aree vulnerabili da nitrati devono:
redigere un piano di concimazione annuale;
tenere un registro aziendale comprensivo delle schede magazzino e registrare tutte le operazioni colturali in apposito modello.
Il piano di concimazione e il registro aziendale devono annualmente essere vidimati dalle unità Operative o dalle S.O.P.A.T. e conservati per 5 anni a disposizione dell’autorità competente al controllo.
Tabella n° 3: Livelli massimi di apporti nutritivi ammessi per le colture più rappresentative
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Coltura |
Apporto massimo di azoto—Unità/ettaro/anno | Coltura |
Apporto massimo di azoto—Unità/ettaro/anno |
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COLTURE |
ERBACEE |
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Cereali |
Piante industriali |
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| Frumento duro | 90 | Barbabietola da zucchero | 150 |
| Orzo e avena | 75 | Colza | 180 |
| Segale | 80 | Girasole | 100 |
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Leguminose da |
Granella |
Soia | 15 |
| Leguminose da granella | 15 | Piante da tubero | |
| Patata | 150 | ||
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Piante |
orticole | |
| Aglio | 75 | Finocchio | 180 |
| Anguria | 75 | Fragola | 150 |
| Asparago | 180 | Insalate | 45 |
| Bietola da coste | 130 | Melenzana | 200 |
| Cavolfiore | 200 | Melone asciutto | 60 |
| Cavolo broccolo | 150 | Melone irriguo | 120 |
| cavolo verza e cappuccio | 200 | Peperone | 150 |
| Cipolla | 120 | Pomodoro | 135 |
| carciofo | 200 | Rapa | 120 |
| Carota | 110 | Sedano | 200 |
| Cetriolo | 150 | Spinacio | 120 |
| Fagiolino | 200 | Zucchino | 187 |
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Colture arboree |
e arbustive | ||
| Agrumi | 180 | Albicocco | 110 |
| Limone | 190 | Fico d'india | 50 |
| Olivo asciutto da olio | 75 | kaki asciutto | 110 |
| Olivo irriguo da mensa | 90 | Kaki irriguo | 135 |
| Vite da tavola in irriguo | 225 | Melo | 75 |
| Vite da vino | 75 | Nespolo del Giappone | 135 |
| Cappero | 55 | Pero | 90 |
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Pesco |
135 |
Tabella n° 4: Volumi di adacquamento massimi raccomandati (mc/ha), in funzione delle caratteristiche granulometriche dei suoli
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Tessitura dei suoli |
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| Grossolana e moderatamente grossolana | 300 | 500 | 800 | ||||||
| Media | 400 | 700 | 1000 | ||||||
| Fine e moderatamente fine | 500 | 800 | 1200 |
5) Applicazione dei Regolamenti CE che istituiscono un sistema di identificazione e registrazione degli animali.
Riguarda le aziende agricole con allevamenti appartenenti alla specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina. La norma prevede la corretta identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche al fine di garantire la sanità pubblica e la salute degli animali, consentire inoltre una etichettatura completa della carne, in particolare di quella bovina. I principali adempimenti che l’allevatore deve rispettare sono:
A) Richiedere il codice aziendale, impegnandosi a fornire le variazioni anagrafiche e/o fiscali relative all’azienda zootecnica.
B) Richiedere i marchi auricolari per gli animali ed effettuare la marcatura sugli stessi. I termini per l’apposizione dei marchi sono:
20 giorni dalla nascita, per bovini e bufalini;
60 giorni dalla nascita, per ovini e caprini;
70 giorni dalla nascita per i suini.
C) Per gli animali importati dall’estero se provenienti da Paesi UE, si devono mantenere i marchi d’origine, mentre per i capi provenienti da Paesi terzi si deve provvedere, entro 7 giorni dal superamento dei controlli alla frontiera, all’apposizione dei marchi salvo il caso in cui il capo sia inviato direttamente alla macellazione.
D) Tenere ed aggiornare il registro di stalla che deve contenere le seguenti informazioni:
Il numero degli animali presenti in azienda e l’indicazione dei relativi marchi di identificazione;
Le nascite e i decessi, nonché tutti i movimenti, in entrata e in uscita dall’allevamento.
6) Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.
L’obiettivo principale è quello di proteggere i terreni dai fenomeni erosivi mediante interventi agronomici adeguati. La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) . La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, da realizzarsi nel senso perpendicolare alla massima pendenza, nei terreni declivi in cui la pendenza media sia superiore al 15%. La distanza fra i solchi acquai non deve essere superiore agli 80 metri ed avere una profondità superiore al solco di lavorazione e ciò al fine che l’acqua piovana mantenga una velocità tale da non danneggiare la funzione del solco e sia convogliata in fossi o alvei naturali, disposti ai bordi del campo, ove esistenti.
Sono esenti dall’adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.
La suddetta norma non è obbligatoria applicarla quando il terreno viene coltivato con colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2004.
L’altra deroga prevista riguarda i terreni che superano una determinata pendenza in cui vi siano dei rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario all’esecuzione dei solchi acquai.
7) Interventi per la gestione delle stoppie e dei residui vegetali.
Riguarda le superfici a seminativo in produzione ( incluso il set-aside investito a colture non alimentari o biologiche) ed anche le superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione o ritirate volontariamente dalla produzione. L’obiettivo principale della norma è quello di mantenere il livello della sostanza organica del suolo tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali. Per il raggiungimento della finalità sopradetta è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.
In Sicilia gli adempimenti che si devono rispettare riguardano:
E’ vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente fino al 30 settembre 2005; essa sarà consentita, dopo tale data, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio;
I conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 agosto, possono sottoporre a pascolamento l’intero corpo aziendale interessato dalle stoppie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a 10 metri o devono procedere alla lavorazione dell’intera superficie.
Nel caso in cui le operazioni di raccolta non verranno effettuate, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni di cui al punto B entro il 15 luglio.
Per l’applicazione della suddetta norma le deroghe ammesse riguardano le superfici investite a riso ed in presenza di norme regionali o locali.
8) Protezione del pascolo permanente.
Riguarda le superfici a pascolo permanente.
L’obiettivo principale di questa norma è quello di garantire la protezione del pascolo permanente in modo da assicurare una costante copertura vegetale del terreno. Il pascolo permanente favorendo l’infiltrazione dell’acqua piovana riduce il rischio di erosione e contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.
Al fine di mantenere e proteggere il pascolo permanente la norma prevede:
Il divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi;
Esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive.
N.B. Per pascoli permanenti s'intendono i terreni utilizzati per la coltivazione di piante erbacee da foraggio, seminate e/o spontanee, non compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per 5 anni o più.
9) Gestione delle superfici ritirate dalla produzione.
Riguarda le superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati). Lo scopo principale di questa norma è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche. In particolare, la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati, ma siano comunque sottoposti ad un “livello minimo di mantenimento”. Pertanto gli agricoltori devono assolvere i seguenti impegni:
Mantenere una copertura vegetale, naturale o artificiale durante tutto l’anno;
Al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d’incendi, è fatto obbligo di effettuare uno sfalcio annuale od in alternativa il pascolamento della superficie interessata. In ogni caso è vietato lo sfalcio o il pascolamento a partire dal 15 aprile di ogni anno e per 120 giorni consecutivi; nelle aree di protezione speciale e nei siti d’interesse comunitario lo sfalcio o il pascolamento è vietato per 150 giorni consecutivi a partire dal 31 marzo di ogni anno.
Le deroghe previste sono le seguenti:
E’ consentita la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o biocide, se viene garantita una copertura del terreno nel periodo autunno-invernale;
E’ consentita la coltivazione di colture a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica;
E’ consentita l’effettuazione di lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio.
10) Manutenzione degli oliveti.
La norma riguarda le superfici con oliveti. L’obiettivo principale è quello di assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici destinate alla coltura dell’olivo, tramite la corretta cura delle piante. Il mantenimento dell’equilibrio vegetativo delle piante di olivo si ottiene attraverso molteplici interventi agronomici, fra cui la potatura. Con questa norma gli agricoltori sono obbligati ad effettuare la potatura degli alberi almeno una volta ogni 5 anni.
Sono previste le seguenti deroghe:
In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
In caso di reimpianto autorizzato.
Attenzione: La norma si applica a tutti gli oliveti aziendali, sia specializzati che non, comprese le piante sparse.
11) Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.
Riguarda qualsiasi superficie agricola aziendale. L’obiettivo della norma è quello di assicurare la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio. Fra gli elementi caratteristi del paesaggio i terrazzamenti rivestono un grande valore ambientale e paesaggistico. Per il rispetto di questa norma, gli agricoltori non dovranno eliminare i terrazzamenti esistenti su tutte le superfici aziendali comprese quelle che non sono beneficiarie di pagamenti diretti.
L’unica deroga prevista riguarda il rimodellamento dei terrazzamenti al fine di renderli economicamente validi e meccanizzabili.
N.B. Per terrazzamenti s'intendono particolari sistemazioni dei terreni in pendio caratterizzate da superfici coltivate di giacitura pianeggiante, delimitate a valle da un muro a secco oppure da una scarpata inerbita.
Tagli agli aiuti
Per usufruire integralmente degli aiuti previsti bisogna rispettare tutti gli adempimenti sopra descritti. Nel caso di negligenza da parte degli agricoltori si subisce una riduzione dell’aiuto che varia dall’1% al 5% e tiene conto della gravità dell’infrazione commessa. La riduzione dell’aiuto è maggiorata di 3 volte, fino ad un massimo del 15% nel caso di recidività.
Quando la riduzione dell’aiuto supera il 15% l’agricoltore riceve l’ammonimento che consiste in un richiamo scritto, da parte dell’Autorità di controllo competente, in cui viene informato che in caso di ulteriore ripetizione della stessa infrazione, l’inadempienza è considerata intenzionale con la conseguenza di portare, nei casi più gravi all’esclusione totale dell’aiuto.
Nei casi in cui venga riscontrata, in fase di controllo, una o più infrazione, l’agricoltore viene convocato per la visione diretta della violazione commessa ed informato sulla rilevanza dell’infrazione stessa; in questo caso l’agricoltore si può impegnare ad effettuare, entro un tempo prestabilito, gli interventi correttivi da realizzare evitando e/o limitando al minimo la riduzione dell’aiuto da percepire.