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REGIONE SICILIANA E.S.A. ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO SEZIONE COORDINATA DI ASSISTENZA TECNICA RAGUSA |
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PRINCIPALI
NORME IGIENICO SANITARIE DA
RISPETTARE PER LA PRODUZIONE E L'IMMISSIONE
SUL MERCATO DI LATTE E DERIVATI
D.P.R. N° 54/97

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Campo di applicazione del D.P.R. N°54/97
Requisiti strutturali dell'azienda
Norme di igiene relative alla mungitura
Norme relative alle attrezzature
Requisiti igienico sanitari del personale
Requisiti igienico sanitari del latte
Modalità di Registrazione delle aziende di produzione
Requisiti strutturali e condizioni igieniche per le aziende di Trasformazione
Casi di non applicazione del D.P.R. N°54/97
Attrezzi tradizionali per la lavorazione del formaggio La tina, la ruotola, lo staccio
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LATTE CRUDO;
LATTE ALIMENTARE TRATTATO TERMICAMENTE;
LATTE DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE IN PRODOTTI A BASE DI LATTE;
PRODOTTI A BASE DI LATTE DESTINATI AL CONSUMO UMANO .
Il latte crudo deve provenire:
da vacche, bufale, pecore e capre:
appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi e da brucellosi;
che non presentino sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte;
che non presentino ferite della mammella tali da poter alterare il latte;
che
non siano state oggetto di trattamento con sostanze trasmissibili al latte e
pericolose o potenzialmente pericolose per la salute umana.
N.B.: La prescrizione di cui alla lettera a, punto 1, può non essere rispettata nei casi in cui il latte, prodotto da animali sani da allevamenti infetti di brucellosi ovicaprina, viene destinato alla fabbricazione di formaggi con periodo di stagionatura superiore a 60 giorni.
IN
CASO DI COABITAZIONE DI CAPRINI E BOVINI, I CAPRINI DEVONO ESSERE SOGGETTI AD UN
CONTROLLO PER LA TUBERCOLOSI.
REQUISITI
STRUTTURALI DELL'AZIENDA
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Sala mungitura
Bisogna garantire buone condizioni di stabulazione, igiene, pulizia e salute degli animali.
I ricoveri degli animali devono essere sufficientemente ampi ed aerati e con superfici facili da pulire e disinfettare. Tutte le deiezioni ed i liquami di scolo dovranno confluire in concimaia e/o in appositi pozzetti a tenuta.
I locali nei quali si svolgono le operazioni di mungitura e di stoccaggio devono:
essere ubicati e costruiti in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione del latte e facilmente lavabili e disinfettabili;
disporre di pareti intonacate o rivestite in materiale liscio e lavabile;
avere pavimenti costruiti in modo da agevolare il drenaggio dei liquidi e mezzi soddisfacenti per l'evacuazione dei rifiuti;
avere condizioni soddisfacenti di ventilazione e illuminazione;
avere un adeguato e sufficiente impianto di erogazione di acqua potabile (D.P.R. N. 236/88) da utilizzare nelle operazioni di mungitura e di pulizia delle attrezzature; nei territori di montagna o comunque disagiati, l'acqua utilizzata, anche se non riconosciuta come potabile, deve possedere i requisiti previsti per l'acqua destinata al consumo umano diretto;
presentare un'adeguata separazione da tutte le possibili fonti di contaminazione, quali gabinetti e cumuli di letame, etc.;
avere dispositivi e attrezzature di agevole lavaggio, pulizia e disinfezione.
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Vasca per la conservazione del latte
La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme di igiene e con l'osservanza delle seguenti condizioni:
ciascun animale deve essere identificato (anagrafe bestiame D.P.R. 317/96);
prima della mungitura pulire capezzoli, mammella e parti adiacenti con acqua potabile;
asciugare la mammella dopo il lavaggio e prima della mungitura;
controllare l'aspetto dei primi getti del latte e qualora si rilevi un'anomalia fisica, il latte deve essere escluso dalla consegna. Gli animali che presentano malattie cliniche alla mammella devono essere munti per ultimi o con una macchina separata o a mano ed il latte deve essere escluso dalla consegna.
Dopo la mungitura il latte deve essere posto nel locale di stoccaggio, pulito e separato dai ricoveri degli animali, in modo da evitare eventuali alterazioni delle sue caratteristiche.
Qualora
la raccolta o la trasformazione non venga effettuata entro due ore dalla
mungitura, il latte deve essere raffreddato in apposite vasche ad una
temperatura inferiore a 8°C in caso di raccolta giornaliera e a 6°C se la
raccolta non viene effettuata giornalmente.
N.B.:
Il latte refrigerato durante il trasporto allo stabilimento deve essere
mantenuto ad una temperatura non superiore a 10°C .
NORME
RELATIVE ALLE ATTREZZATURE
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Tutte le superfici delle attrezzature che vengono a contatto con il latte devono essere lavabili, disinfettabili e costruiti con:
materiali che non cedono sostanze al latte nocive per il consumatore;
materiali che non alterino le caratteristiche organolettiche del latte;
materiali resistenti alla corrosione (tipo acciaio inox).
Nel caso in cui il latte viene filtrato, il filtro utilizzato deve essere sostituito o pulito prima che si esaurisca la sua capacità filtrante. Non è consentito l'uso di tessuti filtranti.
Dopo l'uso gli utensili usati per la mungitura, le attrezzature per la mungitura meccanica e i contenitori debbono essere lavati, puliti e disinfettati.
Qualora il latte venga conferito direttamente dal produttore, i contenitori e le cisterne usati per il trasporto dello stesso devono essere lavati, puliti e disinfettati prima di essere riutilizzati.
REQUISITI
IGIENICO SANITARI DEL PERSONALE
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indossare abiti da lavoro idonei e puliti;
lavarsi le mani immediatamente prima di iniziare la mungitura e mantenerle pulite per quanto possibile durante tutte le operazioni. A tal fine devono essere installati dispositivi idonei allo scopo (lavabo).
essere esente da malattie trasmissibili al latte;
essere munito di libretto di idoneità sanitaria (D.P.R. 327/80).
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Il Servizio Veterinario della AUSL, attraverso i campionamenti ufficiali periodici, accerterà il rispetto dei parametri igienico sanitari del latte che sono quelli riportati nella seguente tabella:
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LATTE |
REQUISITI |
LIMITI | ||||||
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Vacca |
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||||||
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Pecora e capra |
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**
media geometrica di 1 prelievo al mese per tre mesi
Il latte non deve contenere residui di farmaci, ormoni, antiparassitari, disinfettanti o altre sostanze nocive.
MODALITA'
DI REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE DI PRODUZIONE
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L'istanza dovrà riportare le seguenti indicazioni:
denominazione dell'azienda;
n. di capi allevati distinti per specie;
planimetria aziendale;
tipo di mungitura;
tipo di approvvigionamento idrico e relativa certificazione di potabilità;
destinazione del latte prodotto ed eventuali modalità di stoccaggio del latte;
personale addetto;
libretti sanitari degli operatori.
Le spese di registrazione sono a carico del titolare dell'azienda.
Alle
aziende in possesso di tutti i requisiti viene attribuito un numero di
registrazione.
REQUISITI
STRUTTURALI E CONDIZIONI IGIENICHE PER LE AZIENDE DI
TRASFORMAZIONE
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Le aziende che trasformano il latte devono possedere dei locali che siano distinti e separati per:
deposito materie prime (caglio, fascelle, etc.);
produzione e confezionamento del prodotto finito (locali di caseificazione);
deposito e maturazione prodotto finito(locale di stagionatura);
detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione.
Tuttavia le aziende che producono a carattere artigianale possono disporre di un solo locale, purchè sia di ampie dimensioni e che il materiale per la pulizia e disinfezione venga custodito in un apposito armadio.
Detti locali devono inoltre essere:
costruiti in modo da garantire una facile ed adeguata pulizia;
dotati di impianto che fornisca acqua potabile con rubinetti automatici o meccanici tipo pedale;
sufficientemente illuminati ed aerati;
con pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili;
muniti di dispositivi atti ad evitare la presenza di roditori, insetti, etc.;
provvisti di impianti, attrezzature ed utensili riconosciuti idonei sotto il profilo igienico sanitario e costruiti in modo da consentire una rapida e completa pulizia;
provvisti di depositi e magazzini dotati di attrezzature per la refrigerazione dei prodotti (latte, formaggio fresco, ricotta);
provvisti
di antibagno di modo che i servizi igienici non comunichino direttamente con i
locali adibiti alla lavorazione e deposito delle sostanze alimentari.
non devono rispettare i requisiti relativi agli involucri e imballaggi;
non hanno l'obbligo di dichiarare in etichetta il tipo di trattamento termico subito dal latte.
Detti stabilimenti sono derogati per:
le caratteristiche dei materiali e le attrezzature destinate ad entrare in contatto con prodotti durante la loro preparazione, il confezionamento o imballaggio;
le caratteristiche delle pareti, dei pavimenti, dei soffitti e delle porte dei magazzini di stagionatura e dei locali di maturazione.
identificazione dei punti critici dove è possibile che si verifichino contaminazioni di tipo microbiologico, chimico, fisico o dovute alla presenza di corpi estranei (peli, insetti, etc.);
sorveglianza e controllo dei punti critici;
prelievo di campioni per le analisi da effettuarsi in un laboratorio esterno riconosciuto;
ricerca di eventuali residui di sostanze ad azione farmacologica, ormonica, antibiotica, antiparassitaria;
produzione e conservazione della documentazione relativa all'applicazione del programma per almeno due anni;
comunicazione al Servizio Veterinario del verificarsi di casi che provochino grave rischio per la salute pubblica;
formazione
del personale attraverso corsi di qualificazione professionale organizzati in
collaborazione con i servizi veterinari.
CASI
DI NON APPLICAZIONE DEL D.P.R. 54/97
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1) alle aziende in cui il latte prodotto viene utilizzato solo per l'alimentazione dei vitelli;
2) alla vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale di latte crudo ottenuto da animali (vacche, pecore, capre
e bufale) provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi;
3) alla vendita diretta dall'azienda di produzione al consumatore finale di prodotti a base di latte ottenuti nella stessa azienda;
4) alla vendita diretta al consumatore finale ai sensi della legge 59/63 in locali a tal fine riconosciuti.
La vendita in forma ambulante effettuata dal produttore può essere considerata come vendita diretta al consumatore finale effettuata in azienda.
Il
D.L. n. 109/92 individua come consumatore finale il cittadino privato che
consuma detti prodotti direttamente.
N.B.:
le attività escluse dal D.P.R. 54/97 devono, in ogni caso, rispettare i
requisiti strutturali previsti dalla legge n. 283/62 ed autorizzate dal Servizio
Veterinario.
| Dott. Ignazio Giovanni La Ciacera | |
| Dott. Francesco Schembari |
Si
ringrazia il SERVIZIO VETERINARIO di Ragusa per la cortese collaborazione alla
stesura del presente opuscolo.